ART. 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO Il presente Regolamento Edilizio definisce: I. i parametri urbanistici ed edilizi II. la specificazione e l’integrazione degli interventi di cui agli art. 3, comma 1 lett. c) e d) del D.P.R. n. 380/2001
III. la documentazione e gli elaborati da allegare alle domande di permesso di costruire IV. il procedimento per il rilascio del permesso di costruire e gli adempimenti relativi alla conduzione dei lavori V. il procedimento per il rilascio del certificato di agibilità VI. i requisiti tecnici delle opere edilizie − requisiti minimi degli alloggi − requisiti minimi dei locali di categoria A2 − requisiti minimi dei locali in genere − piani interrati, piani seminterrati e sottotetti − pozzi di luce e cavedi − strade, passi carrai e uscite dalle autorimesse − porticati − elementi edilizi aggettanti su suolo pubblico − recinzioni − affissioni, tende e insegne pubblicitarie − antenne radiotelevisive − apparecchi di climatizzazione − verande − caldaie murali − tubazioni esterne VII. la composizione, il funzionamento e le competenze della Commissione Edilizia e della Consulta per l’edilizia e l’urbanistica VIII. il procedimento per il rilascio del certificato di destinazione urbanistica IX. i riferimenti e le indicazioni alla formazione degli strumenti urbanistici di iniziativa privata.
CAPO I - DEFINIZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
ART. 2 - PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI
A. Definizioni urbanistiche
ST = Superficie Territoriale La superficie territoriale è la superficie dei comparti individuati all’interno delle “zone omogenee” di P.R.G.C., ciascuna delle quali è contraddistinta da apposita simbologia grafica e da apposita normativa di attuazione. Alla superficie territoriale si applicano l’indice di fabbricabilità territoriale e/o l’indice di utilizzazione territoriale, per determinare il volume e/o la superficie utile realizzabile in sede di intervento urbanistico preventivo. All’interno della superficie territoriale vanno ricavate:
- la superficie fondiaria; - la superficie per le opere di urbanizzazione primaria; - la superficie per le opere di urbanizzazione secondaria;
La superficie territoriale si misura in ettari, comprende le aree edificabili di una stessa zona, comprensiva delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria necessarie agli insediamenti, con la esclusione di quelle destinate dal P.R.G.C. alla rete principale della viabilità. Vanno escluse dal computo della superficie territoriale le aree in essa comprese di proprietà e di uso pubblico, le aree già conteggiate come di pertinenza di interventi edificatori e le strade aperte al pubblico transito da oltre tre anni.
SF =Superficie Fondiaria La superficie fondiaria è la superficie suscettibile di edificazione risultante dalla superficie territoriale una volta che ne siano state dedotte le aree per l’urbanizzazione primaria e secondaria. Per gli interventi da realizzare in zone non sottoposte a piano attuativo, la superficie fondiaria corrisponde all’area disponibile a titolo di proprietà, ovvero di altro diritto reale, che appartenga ad una medesima zona omogenea. Alla superficie fondiaria vanno applicati l’indice di fabbricabilità fondiaria e/o l’indice di utilizzazione fondiaria, per calcolare il volume e/o la superficie utile realizzabili su ciascun lotto in sede di intervento edilizio diretto (permesso di costruire). La superficie fondiaria si esprime in metri quadrati.
Sup. U1= Superficie per le opere di Urbanizzazione primaria La superficie per le opere di urbanizzazione primaria è quella destinata alla realizzazione delle seguenti opere:
a) le strade locali, ivi compresi i percorsi ciclabili e pedonali; b) gli spazi di sosta e di parcheggio pubblico (parcheggi di relazione), esclusi i parcheggi di interscambio; c) il nucleo elementare di verde; d) le fognature; e) gli eventuali impianti di depurazione specifici; f) il sistema di distribuzione dell’acqua e del gas; g) il sistema di distribuzione dell’energia elettrica, forza motrice, telefono; h) la pubblica illuminazione; i) gli allacciamenti ai pubblici servizi non aventi carattere generale.
Tale superficie viene determinata caso per caso e secondo quanto stabilito dalle presenti norme, in sede di piano urbanistico attuativo o in sede di intervento edilizio diretto, se attuato mediante permesso di costruire convenzionato. Dopo la realizzazione e il collaudo, le opere di urbanizzazione primaria di cui alle lettere a), b), c), d), f), h) e i) e le aree relative sono cedute al Comune secondo le modalità fissate nella convenzione o nel permesso di costruire.
Sup. U2 = Superficie per le opere di Urbanizzazione secondaria La superficie per le opere di urbanizzazione secondaria è quella destinata alla realizzazione delle seguenti opere:
a) gli asili nido e le scuole materne; b) le scuole dell’obbligo; c) le chiese e gli altri edifici per servizi religiosi; d) i centri civici e sociali, le attrezzature culturali e sanitarie; e) gli impianti sportivi; f) il verde pubblico attrezzato e altri spazi pubblici assimilabili.
Nei comparti soggetti a piano urbanistico attuativo, il P.R.G.C. specifica le opere di urbanizzazione secondaria che debbono essere localizzate nel comparto. Le aree per le opere di urbanizzazione secondaria sono cedute al Comune secondo le modalità fissate nella convenzione.
Parcheggi stanziali I parcheggi stanziali sono quelli di pertinenza degli edifici secondo quanto disposto dall’articolo 41) sexies della legge n.1150 del 17.08.1942 come modificato dall’articolo 2) della legge n.122 del 24.03.1989 ed eventuali successive modificazioni. Tali parcheggi non fanno parte delle opere di urbanizzazione.
Parcheggi di relazione I parcheggi di relazione sono destinati a servizio sia dei singoli insediamenti, in funzione di fruitori e visitatori esterni, sia dell’aggregato urbano e dell’organizzazione della sua mobilità. Essi rientrano fra le opere di urbanizzazione primaria ai sensi della legge urbanistica regionale.
Parcheggi di interscambio Hanno la funzione di organizzare e facilitare gli interscambi fra i vari mezzi e modi di trasporto.
IUM = Indice di Utilizzazione Medio L’indice di utilizzazione medio è la quantità unitaria di superficie utile per abitante.
SM = Superficie Minima di intervento La superficie minima di intervento è l’area minima della quale si deve disporre per poter eseguire un piano urbanistico attuativo o un intervento edilizio diretto.
QT = Rapporto massimo di copertura territoriale Il rapporto massimo di copertura territoriale è il rapporto fra la superficie coperta e la superficie territoriale. Il rapporto di copertura è fissato dalle norme di attuazione del P.R.G.C. o del piano attuativo, e viene espresso in percentuale o in decimali.
QF = Rapporto massimo di copertura fondiaria Il rapporto massimo di copertura fondiaria è il rapporto tra la superficie coperta e la superficie fondiaria. Il rapporto di copertura è fissato dalle Norme di attuazione del P.R.G.C. o del piano attuativo, e viene espresso in percentuale o in decimali.
IT = Indice di fabbricabilità territoriale L’indice di fabbricabilità territoriale si usa nei casi in cui il P.R.G.C. si attua mediante piani urbanistici attuativi e rappresenta il volume utile massimo costruibile su una determinata superficie territoriale. E’ fissato per ciascuna zona omogenea dalle norme di attuazione del P.R.G.C. e si esprime in metri cubi/ha.
IF = Indice di fabbricabilità fondiario L’indice di fabbricabilità fondiario si usa in caso di intervento edilizio diretto e rappresenta il volume utile massimo costruibile su una determinata superficie fondiaria. È fissato, per ciascuna zona omogenea edificabile mediante intervento edilizio diretto, dalle norme di attuazione del P.R.G.C. e
si esprime in metri cubi/mq. Per le zone soggette a piano urbanistico attuativo è invece determinato dallo stesso piano di attuazione.
UT = Indice di Utilizzazione Territoriale L’indice di utilizzazione territoriale si usa nei casi in cui il P.R.G.C. si attua mediante piani urbanistici attuativi e rappresenta la massima superficie utile realizzabile su una determinata superficie territoriale. E’ fissato, per ciascuna zona omogenea, dalle norme di attuazione del P.R.G.C. e si esprime in metri quadri/mq.
UF = Indice di Utilizzazione Fondiaria L’indice di utilizzazione fondiaria si usa in caso di intervento edilizio diretto e rappresenta la massima superficie utile realizzabile su una determinata superficie fondiaria. E’ fissato, per ciascuna zona omogenea edificabile mediante intervento edilizio diretto, dalle norme di attuazione del P.R.G.C. e si esprime in metri quadri/mq. Per le zone soggette a piano urbanistico attuativo è invece determinato dallo stesso piano di attuazione.
Progetto di utilizzazione Il progetto di utilizzazione consiste in uno schema di organizzazione delle funzioni da collocare nell’area assunta come riferimento.
B. Definizioni edilizie
Edificio - Fabbricato - Costruzione Ai fini dell’applicazione dei parametri edilizi e urbanistici si definisce Edificio - Fabbricato - Costruzione ogni manufatto edilizio costituito da strutture continue delimitanti superiormente uno spazio accessibile e dalle relative strutture di sostegno. Non sono soggette ai parametri le strutture continue orizzontali o inclinate, vincolate su un lato oppure su due lati contigui, qualora aggettino per meno di 2.0 m Non sono soggette ai parametri di distanza le strutture continue inclinate con pendenza inferiore al 100%. Non sono soggette ai parametri edilizi e urbanistici le costruzioni fino all’altezza di 1,5 m e aventi superficie coperta fino a 3,0 mq.. Sono comunque soggette ai parametri edilizi e urbanistici le strutture, ancorché morfologicamente non riconducibili a quelle sopra descritte, che per dimensioni e caratteristiche fisiche siano rilevanti dal punto di vista dell’impatto visivo e dell’inserimento ambientale. La pertinenza è un manufatto esterno all’immobile principale di cui è posto al servizio. Pur avendo una propria individualità e autonomia, non può essere oggettivamente utilizzabile in altro modo se non strumentalmente rispetto all’immobile principale per renderne più agevole e
funzionale l’uso anche per scopi ornamentali. Sono tali le opere che hanno la sola funzione di accrescere il valore e l’utilità dell’immobile principale non essendo suscettibili di produrre un proprio reddito.
Quota zero Si definisce quota zero la quota media, nello stato di fatto, del lotto di pertinenza dell’intervento. La quota zero va riferita a un caposaldo fisso permanente da individuarsi sulla strada più prossima.
Parete Si definisce parete ogni superficie collegante due orizzontamenti strutturali o un orizzontamento strutturale e le falde di copertura. Si definisce parete finestrata la parete dotata di vedute ai sensi del Codice Civile.
Fronte Si definisce fronte di un edificio la superficie esterna, giacente sullo stesso piano, con sviluppo continuo verticale delimitata superiormente dalla linea di intersezione con l’intradosso del solaio di copertura.
SU = Superficie Utile La superficie utile è data dalla somma delle superfici al netto delle pareti perimetrali, di tutti i piani fuori terra e dei piani interrati e seminterrati aventi destinazioni d’uso riconosciute o consentite dalla normativa edilizia urbanistica vigente. Vanno escluse dal computo le superfici destinate a porticati e logge aperti, servizi tecnologici (centrali termiche – escluse quelle integrate negli alloggi – centrali elettriche e di condizionamento dell’aria, locali motore per l’ascensore, ascensori, ecc.), superfici condominiali, superfici accessorie – pertinenziali esterne alle unità immobiliari, giunti tecnici strutturali, sottotetti non abitabili con altezza media inferiore a m 1.70. Per i collegamenti verticali, interni ad unità immobiliari, fra due orizzontamenti va computata quale superficie utile la superficie della loro proiezione orizzontale riducendola al 50% qualora uno dei due orizzontamenti collegati non costituisca superficie utile.
SC = Superficie Coperta La superficie coperta è l’area risultante della proiezione, sul piano orizzontale, a quota zero, di tutte le parti costruite dell’edificio con esclusione di quelle al di sotto della quota zero che non superano il 50% della superficie massima copribile.
Superficie di vendita La superficie di vendita è l’area degli esercizi commerciali alla quale ha accesso il pubblico, ivi compresa quella occupata dai banchi, dalle scaffalature o quella comunque destinata a mostra od esposizione di merce. Resta esclusa dalla superficie di vendita l’area destinata ai magazzini o ai depositi, ai locali di lavorazione o agli uffici ed ai servizi, nonché l’area interna adibita a deposito dei carrelli.
Superficie coperta complessiva E’ data dalla superficie coperta destinata ad attività commerciale inclusi anche uffici, depositi, locali di lavorazione, servizi ecc., come somma dei singoli piani, qualora l’attività si svolga in un edificio su più piani.
HF = Altezza dei Fronti di un edificio Si definisce altezza dei fronti di un edificio la differenza fra la quota zero e la quota del punto medio della linea di intersezione fra il fronte e l’intradosso del solaio di copertura sia orizzontale sia inclinato.
H = Altezza del fabbricato L’altezza di un fabbricato corrisponde a quella del suo fronte più alto, misurata come al punto precedente.
VU = Volume Utile del fabbricato Il volume utile di un edificio è dato dalla somma dei prodotti delle superfici utili per le relative altezze nette misurate dall’estradosso del solaio inferiore all’intradosso di quello superiore.
VL = Indice di Visuale Libera L’indice di visuale libera rappresenta il rapporto che deve esistere tra l’altezza di ciascuna fronte di un edificio, misurata sul piano orizzontale alle varie quote delle fronti, e la relativa zona libera antistante. Salvo il caso di costruzione in aderenza, la profondità della zona libera antistante a ciascuna fronte dell’edificio non deve comunque mai risultare inferiore a m 5.00.
D = Distacchi Sono le distanze minime da osservarsi tra le varie fronti dell’edificio e rispettivamente:
- il ciglio stradale esistente, ovvero il limite della zona destinata alla viabilità nel caso in cui la strada non sia stata ancora realizzata: Ds; - i confini di proprietà: Dc;
- gli altri fronti dei fabbricati, esistenti o di progetto: De; - i confini di zona: Dz.
C. Modalità di applicazione dell’indice di visuale libera e dei distacchi
L’indice di visuale libera e i distacchi si misurano dai fronti del fabbricato e da ogni elemento sopra quota zero costituente superficie coperta. Nel caso di edifici in aderenza, qualora uno di essi venga sopraelevato non in aderenza l’indice di visuale libera deve essere rapportato alle altezze delle pareti non aderenti fronteggiantisi.
L’indice di visuale libera e i distacchi non si applicano ai volumi aggettanti, qualora non sporgano più di m 2.00 dal fronte dell’edificio e non interessino più del 20% della superficie di esso. Nel caso in cui la viabilità esistente abbia previsioni di allargamento espresse con fascia di vincolo, la distanza dalla strada è misurata dal ciglio stradale esistente purché l’edificazione avvenga rispettando il limite di vincolo.
Ai fini dell’applicazione della distanza dalla strada, gli allineamenti stradali individuati nella cartografia di P.R.G.C. devono essere assunti come ciglio stradale esistente. Nel caso di edificio con fronte non parallelo alla linea di confine o al fabbricato antistante o al ciglio stradale o al confine di zona, va considerata la distanza dal punto del fronte più vicino a dette entità. Salvo diverse prescrizioni legislative o del P.R.G.C., è comunque sempre possibile la costruzione in confine di proprietà, secondo le seguenti forme:
- in aderenza, cioè al confine di proprietà, ma senza appoggio al muro della proprietà confinante (articolo 877 del Codice Civile); - con comunione del muro di confine (articolo 874 del Codice Civile); - con semplice innesto nel muro del confinante (articolo 876 del Codice Civile).
ART. 3 - APPLICAZIONE DEI PARAMETRI URBANISTICI ED EDILIZI Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione rappresentano la potenzialità insediativa dell’area o del lotto di pertinenza. La possibilità insediativa si intende utilizzabile, con le modalità previste dalle presenti norme, una sola volta e sono realizzabili anche per fasi funzionali successive. L’utilizzo totale degli indici di utilizzazione e di fabbricabilità corrispondenti a una determinata superficie esclude ogni futura possibilità di computare la stessa ai fini di nuovi interventi edificatori (salvo il caso di ricostruzione) indipendentemente da qualsiasi suddivisione o passaggio di proprietà. Qualora un’area su cui esistono costruzioni che si intendono conservare, venga frazionata allo scopo di costituire nuovi lotti edificabili, l’indice derivante dal rapporto tra le costruzioni esistenti e la porzione di area che a questa rimane asservita non deve superare gli indici che competono, in
base alle presenti norme, alle nuove costruzioni. Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione territoriale si applicano nei piani attuativi di iniziativa pubblica e privata. Ai fini della determinazione della superficie da destinare ad attrezzature pubbliche nell’ambito dei piani attuativi, si assume che a ogni abitante insediato o da insediare corrisponda una superficie utile netta (SU), con destinazione residenziale, di mq. 40.00 (indice I.U.M. = 40).
Gli indici di fabbricabilità e di utilizzazione fondiaria si applicano per l’edificazione nei singoli lotti netti edificabili in base alle norme di zona stabilite dal P.R.G.C. e, in caso di piani attuativi, secondo le norme in essi stabilite. La pertinenza urbanistica degli edifici costruiti antecedentemente all’adozione della variante di adeguamento al P.U.R., va riferita alla situazione catastale alla data di adozione della variante stessa (1 marzo 1985).
CAPO II - LA SPECIFICAZIONE E L’INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI
ART. 4 - SPECIFICAZIONE E INTEGRAZIONE DEGLI INTERVENTI Attività edilizia libera
Si rimanda alla legislazione vigente.
Interventi di manutenzione ordinaria
Sono interventi di manutenzione ordinaria gli interventi che riguardano le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione delle finiture degli edifici e quelle necessarie a integrare o mantenere in efficienza gli impianti tecnologici esistenti e che non interessano le parti strutturali degli edifici né comportano la realizzazione di manufatti accessori esterni ad essi.
Sono, tra l’altro, da considerarsi interventi di manutenzione ordinaria le opere di riparazione, rinnovamento e sostituzione e nuova realizzazione di:
a) tinteggiatura interna e esterna b) rivestimento dei pavimenti e delle pareti interni c) sanitari nei servizi igienici d) impianti tecnologici quando non comportino l’integrale rifacimento degli impianti dell’intera unità immobiliare e) vetrature dei serramenti esterni f) serramenti interni g) persiane, zanzariere e, inferriate h) spostamento, apertura o soppressione di fori interni alle unità immobiliari i) manto di copertura senza cambiamento del tipo di materiale, posa di guaine bituminose l) grondaie e pluviali m) canne fumarie e torrette da camino.
Interventi di manutenzione straordinaria
Si rinvia alla legislazione vigente.
Interventi di restauro e risanamento conservativo
Si configura quale intervento di restauro e risanamento conservativo l’insieme sistematico di opere riguardanti un intero organismo edilizio o parti significative dello stesso, finalizzato ad assicurarne la funzionalità salvaguardando e valorizzando i particolari valori artistici, storici o documentali, ivi compresi quelli di matrice industriale, in esso presenti e desumibili dallo studio filologico contenuto nel progetto.
Tale intervento comprende il consolidamento, il risanamento, il ripristino e la sostituzione degli elementi costitutivi dell’edificio contemplati nell’intervento di straordinaria manutenzione, l’inserimento di eventuali nuovi elementi strutturali richiesti da esigenze di stabilità e degli impianti richiesti dalle esigenze dell’uso, l’eliminazione degli elementi estranei all’organismo edilizio. Nell’ambito delle modifiche interne come sopra ammesse è consentito l’aumento del numero delle unità immobiliari. Tale intervento comporta che sia assicurata a ogni unità immobiliare eccedente quelle preesistenti all’intervento la disponibilità di almeno un posto auto reperito in idonee apposite localizzazioni anche eventualmente esterne all’area di pertinenza dell’immobile oggetto di intervento, purché comunque localizzato in prossimità al medesimo e comunque entro un raggio di 500 m e allo stesso asservito . Tale posto auto può essere reperito mediante l’acquisizione del diritto di proprietà o di altro diritto reale.
Interventi di nuova costruzione
Si rinvia alla legislazione vigente
Interventi di ampliamento
Complesso dei lavori che hanno l’effetto di ingrandire un edificio esistente creando spazi o volumi supplementari. Si definisce ampliamento anche l’aumento di SU nell’ambito dell’involucro edilizio esistente.
Interventi di demolizione
Gli interventi di demolizione sono finalizzati a rimuovere i manufatti preesistenti e possono avere per oggetto complessi edilizi, singoli edifici o parti di essi, anche per recuperare il sedime dal punto di vista urbanistico e ambientale. Possono essere interessati da interventi di demolizione solo gli immobili che non siano sottoposti a particolare regime di tutela da parte delle N.d.A. del P.R.G.C. o di specifica legislazione.
Gli interventi di demolizione sono soggetti a denuncia di inizio attività secondo quanto disposto dall’art. 22, comma 1 D.P.R. n. 380/2001, salva la facoltà dell’interessato di chiedere, ai sensi dell’art. 22, comma 7 D.P.R. n. 380/2001, il rilascio del permesso di costruire.
Interventi di ristrutturazione urbanistica
Si rinvia alla legislazione vigente.
Interventi di ristrutturazione edilizia
Per la definizione degli interventi di ristrutturazione edilizia si rimanda alla legislazione vigente Deve essere reperita una quota di parcheggi pari a 1 mq ogni 20 mc di volumetria interessata all’intervento di ristrutturazione edilizia calcolata vuoto per pieno. La superficie a uso parcheggi anzidetta può essere assicurata anche mediante la realizzazione di autorimesse interrate e,
eventualmente, può essere reperita in idonee apposite localizzazioni esterne all’area di pertinenza dell’immobile oggetto di intervento purché comunque localizzate in prossimità al medesimo ed allo stesso asservita. Tale superficie può essere reperita mediante l’acquisizione del diritto di proprietà o altro diritto reale.
ART. 5 - INTERVENTI A CARATTERE STAGIONALE – STRUTTURE TEMPORANEE Possono essere autorizzati, una volta all’anno, a titolo provvisorio interventi anche soggetti a permesso di costruire o denuncia di inizio attività, benché difformi dalle previsioni degli strumenti urbanistici approvati o adottati, qualora siano destinati al soddisfacimento di esigenze stagionali. Al permesso di costruire deve essere apposta una specifica clausola che ne determini il periodo di validità nel massimo di sei mesi non prorogabili. Nel caso in cui l’intervento sia soggetto a denuncia di inizio attività il periodo di validità dovrà essere specificatamente indicato nella denuncia stessa, fermo restando la potestà dell’amministrazione comunale di determinare un periodo più breve per comprovati motivi di pubblico interesse. Il titolo abilitativo edilizio può essere motivatamente revocato senza indennizzo, prima della scadenza del termine finale di validità per comprovati motivi di pubblico interesse. I titoli edilizi di cui sopra non sostituiscono le altre autorizzazioni previste dalla legge. Possono essere autorizzati a titolo precario interventi soggetti a permesso di costruire benché difformi dagli strumenti urbanistici approvati o adottati, qualora siano destinati al soddisfacimento di esigenze di carattere improrogabile e transitorio, non altrimenti realizzabili. Tali interventi sono disciplinati dall’art. 49 L.R. n. 5/2007 e successive modificazioni.
ART. 6 - INTERVENTI URGENTI Nei casi in cui si ravvisi un grave pericolo che minacci l’incolumità pubblica o la pubblica igiene il Sindaco, quale ufficiale di Governo, adotta con atto motivato, provvedimenti contingibili e urgenti. Gli interventi che si rendono necessari per evitare un pericolo imminente per l’incolumità di persone, quando non comportino rilevanti demolizioni dell’immobile, possono essere eseguiti senza preventivo titolo abilitativo edilizio. In tal caso il titolo abilitativo è sostituito dalla ordinanza sindacale contingibile e urgente. Nel caso di comunicazione del proprietario o del conduttore che dichiari la sussistenza di uno stato di pericolo, i lavori possono essere iniziati senza preventivo titolo edilizio sotto la responsabilità personale del proprietario o del conduttore. In quest’ultimo caso è fatto obbligo di dare immediata segnalazione dei lavori e di presentare, entro 15 giorni dalla comunicazione, le domande di permesso di costruire o la denuncia di inizio attività corredandole di tutte le documentazioni prescritte in relazione alla natura degli interventi.
Gli interventi eseguiti ai sensi del presente articolo sono soggetti alla verifica di conformità edilizia e urbanistica. Sugli esiti della verifica l’Amministrazione comunale, anche successivamente alla esecuzione dei lavori, procede al rilascio del permesso di costruire o alla contestazione dell’assenza di una o più delle condizioni stabilite in caso di presentazione di denuncia di inizio attività.
CAPO III - GLI ELABORATI DA ALLEGARE ALLE DOMANDE DI PERMESSO DI COSTRUIRE E ALLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITÀ
ART. 7 - ELABORATI TECNICI A CORREDO DELLA DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE E DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ Gli elaborati tecnici debbono essere presentati in duplice copia piegata secondo il formato UNI A4 (mm 210 x 297) e debbono riportare in ciascuna tavola un’intestazione contenente l’oggetto della domanda, la firma del richiedente, la firma e il timbro professionale del progettista o dei progettisti. L’intestazione non deve occupare oltre il 50% del formato UNI A4 e la parte restante deve rimanere bianca.
In particolare: 1) L’estratto di mappa o tipo di frazionamento rappresentante la situazione catastale al
momento della domanda, deve contenere gli elementi necessari a identificare le particelle oggetto di intervento. Tale estratto deve essere esteso fino a comprendere un tratto di strada pubblico e le particelle confinanti.
2) La planimetria di rilievo dello stato di fatto, in scala 1:200 oppure in scala 1:500, deve essere estesa a tutto il lotto di intervento e ai terreni a esso circostanti, per una profondità di almeno m.20 dai confini. Nel caso di intervento in zona agricola, su lotto molto vasto, è sufficiente rappresentare la fascia di terreno inclusa in un raggio di m 100 dall’opera progettata. Lo stato di fatto deve indicare: orientamento, toponomastica, quote planimetriche del terreno (idonee alla definizione geometrica del lotto) e dei manufatti esistenti, confini, ivi comprese le opere di urbanizzazione, le quote altimetriche, la quota media del lotto di pertinenza assunta quale quota zero dell’intervento riferite a un caposaldo fisso permanente, alberature, viabilità ed infrastrutture di trasporto (con la relativa caratterizzazione tecnica). Il caposaldo fisso deve essere individuato sulla strada pubblica più prossima in corrispondenza del lotto o del suo accesso. Con apposita grafia vanno rappresentati i distacchi che l’edificazione deve mantenere da elettrodotti, metanodotti, oleodotti, fognature, pozzi, acquedotti, drenaggi, ecc.
3) La documentazione fotografica dello stato di fatto, deve essere prodotta in stampa di formato minimo cm.13x18; per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente vanno documentati fotograficamente i particolari costruttivi e decorativi, i prospetti e gli interni. Le foto debbono contenere elementi per la valutazione delle esatte dimensioni (stadia) e devono comprendere gli edifici contigui.
4) Il rilievo dei fabbricati esistenti (eseguito in scala 1:100) deve essere quotato e comprensivo di tutti i piani, delle sezioni e dei prospetti e con indicazione della destinazione
d’uso delle unità immobiliari e dell’utilizzo dei locali. Per gli edifici costruiti in epoca anteriore al 1940 è necessaria anche una relazione sommaria dalla quale risultino: l’epoca di costruzione e quella delle principali modificazioni, la tipologia edilizia, le caratteristiche costruttive, i materiali impiegati, lo stato di conservazione. Per gli edifici costruiti dopo il 1940 devono essere citati gli atti abilitativi dell’intervento e deve essere dichiarata da parte del professionista incaricato la corrispondenza dello stato di fatto ai progetti approvati qualora reperibili. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere evidenziate con il colore giallo le parti da demolire.
5) La planimetria generale di progetto, redatta in scala 1:200, deve essere orientata ed estesa a tutto il lotto di intervento e contenere l’inserimento dell’opera progettata e la rappresentazione di tutti gli elementi atti a caratterizzarla. Per gli spazi scoperti del lotto devono essere indicati: le quote di calpestio (misurate rispetto alla quota zero di cui al precedente punto 2), l’utilizzo, gli elementi di arredo, le pavimentazioni, le recinzioni e i muri di sostegno, i percorsi e gli accessi pedonali e carrai.
6) La planimetria dei servizi a rete, nella medesima scala della precedente, deve contenere il tracciato, l’indicazione della profondità, delle caratteristiche tecniche del sistema di distribuzione dell’acqua, dell’energia elettrica, della forza motrice, del gas, del telefono, nonché del sistema di smaltimento e depurazione delle acque bianche, di quelle nere ed eventualmente di quelle industriali.
7) Le piante di progetto debbono essere in scala 1:100, orientate e debbono rappresentare ogni piano dell’edificio, dentro e fuori terra, il sottotetto e la copertura. Le piante debbono essere quotate e indicare la dimensione complessiva dell’opera, la destinazione d’uso delle unità immobiliari e l’utilizzo dei locali, le relative misure di superficie netta, la dimensione delle aperture, il rapporto tra superficie finestrata e superficie del pavimento di ciascun locale, le scale, i vani ascensore, gli arredi fissi, l’ingombro degli apparecchi igienico- sanitari, le canne fumarie (specificandone il tipo), le condotte di ventilazione e di scarico, lo spessore delle pareti, la dimensione e il materiale delle strutture portanti, i riferimenti alle sezioni richieste al successivo punto 8) gli spazi per la sistemazione dei contenitori che consentano la detenzione separata dei rifiuti (in previsione della loro raccolta differenziata) e ogni altro elemento atto a caratterizzare il progetto. Nella pianta della copertura devono essere indicati i materiali, le pendenze, le gronde, i camini, i lucernai, i volumi tecnici. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente debbono essere evidenziate con il colore rosso le parti da realizzare ex novo. Nel caso di edifici contigui progettati in aderenza ad altri preesistenti e con essi comunicanti vanno rappresentati nelle piante anche i vani contigui degli edifici comunicanti, con la relativa destinazione d’uso.
8) Le sezioni debbono essere almeno due, nelle due direzioni principali dell’edificio, di cui una in corrispondenza delle scale, in scala 1:100 inoltre debbono essere aggiunte tutte le altre
sezioni necessarie per la comprensione del progetto, in relazione alle caratteristiche intrinseche dello stesso. Nelle sezioni vanno indicati: le altezze nette dei piani, lo spessore dei solai, dei vespai e delle coperture, l’altezza delle parti al di sopra della linea di gronda, l’ingombro dei volumi tecnici e degli elementi aggettanti, le altezze delle fronti. Le sezioni debbono riguardare anche i vani degli edifici esistenti in aderenza all’edificio in progetto e con esso comunicanti, Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere evidenziate con il colore rosso le parti da realizzare ex novo.
9) I prospetti, in scala 1:100, debbono riportare le quote significative e riferite alla quota zero. Vanno rappresentati schematicamente anche i prospetti degli edifici in aderenza e di quelli esistenti a distanza inferiore all’altezza del fabbricato progettato. Nel caso di interventi ricadenti nella zona omogenea A di P.R.G.C. è richiesta la rappresentazione completa dei prospetti di detti edifici. I prospetti debbono indicare aperture e relativi infissi, rivestimenti pluviali in vista, balaustre, coperture, sporti di linda, cornicioni ecc. specificandone i materiali e il colore. Per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente devono essere evidenziate in rosso le parti da realizzare ex novo.
10) I dettagli, in scala 1:50 o 1:20 debbono rappresentare i principali particolari costruttivi o decorativi del fabbricato e delle recinzioni (queste ultime devono essere messe in relazione con strade, fossi, manufatti di urbanizzazioni primarie, ecc.).
11)La relazione deve illustrare la motivazione delle scelte progettuali, le caratteristiche tipologiche dell’opera progettata (destinazioni d’uso, tipo edilizio, piani, ecc.), quelle costruttive (materiali e tecniche impiegati nelle principali strutture quali fondazioni, elementi portanti verticali e orizzontali, coperture, ecc.) quelle degli impianti tecnologici (idrico, elettrico, di gas metano o di qualsiasi fonte energetica alternativa, impianto telefonico, di smaltimento dei rifiuti, di smaltimento degli scarichi idrici, di condizionamento, di ascensore, ecc.). Nel caso in cui l’intervento riguardi aree sottoposte a vincolo paesaggistico- ambientale, il progetto deve essere integrato dalla relazione paesaggistica di cui al D.P.C.M. del 12.12.2005. La relazione deve dimostrare la compatibilità delle opere con il vincolo gravante sull’area e deve illustrare le soluzioni progettuali adottate per salvaguardare il bene tutelato nonché i sistemi utilizzati per la riduzione dell’impatto paesaggistico-ambientale, qualora l’intervento incida sensibilmente sul territorio oggetto di vincolo. La scheda degli elementi urbanistici, allegata alla relazione e sottoscritta dal progettista e dal richiedente il titolo edilizio, deve contenere, con riferimento al progetto e in quanto necessari, i seguenti dati:
a) superficie di rilievo dell’area oggetto di intervento; b) rapporto di copertura; c) superficie utile e volume utile;
d) distanze dai confini di proprietà, dalle strade, dai confini di zona, dagli edifici esistenti e di progetto; e) altezza delle fronti; f) indice di fabbricabilità fondiaria e/o di utilizzazione fondiaria;
g) superficie delle aree destinate a parcheggi di pertinenza degli edifici in conformità al disposto di cui all’art. 41 sexies della L. 1150/1942, alle N.d.A. del P.R.G.C. e al presente regolamento edilizio; h) superficie delle aree destinate a verde;
i) destinazione d’uso. 12) I computi devono riguardare:
a) il calcolo analitico, sulla base di schemi grafici, delle superfici imponibili per la determinazione del contributo commisurato alle spese di urbanizzazione e al costo di costruzione b) il calcolo analitico, sulla base di schemi grafici, per la dimostrazione del rispetto dei parametri
c) il calcolo dei rapporti aeroilluminanti per ogni locale. Quando ricorrano particolari condizioni ambientali o di inserimento architettonico, il Dirigente ha la facoltà di richiedere, sentita la Commissione edilizia, con provvedimento motivato, ulteriore documentazione tecnica specificandone i contenuti al fine di consentire una migliore valutazione degli elaborati progettuali (plastici, prospettive, campionature materiali, ecc.).
CAPO IV - IL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE - ADEMPIMENTI RELATIVI ALLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ - CONDUZIONE DEI LAVORI
ART. 8 - DOMANDA DI PERMESSO DI COSTRUIRE – PARERE PREVENTIVO La domanda deve contenere l’oggetto, i dati anagrafici, il codice fiscale o la partita I.V.A., la firma del richiedente e del progettista con il numero di iscrizione all’albo professionale, indirizzo e numero di telefono – fax, indirizzo elettronico nonché, in allegato, i prescritti elaborati tecnici con le dichiarazioni e/o asseverazioni previste dalla legge. La legittimazione a presentare la domanda può essere attestata anche a mezzo di autocertificazione Successivamente al ricevimento della domanda, il responsabile del procedimento, avvalendosi del personale tecnico–amministrativo allo scopo incaricato, verifica la completezza della documentazione allegata alla domanda ivi compresi tutti i pareri tecnici e gli altri atti di assenso comunque denominati, anche di competenza di enti esterni, necessari ai fini del rilascio del permesso di costruire ed eventualmente richiede integrazioni documentali entro i termini e con le modalità previsti dalla legge. Contestualmente richiede, se necessari, i pareri interni all’ente e il parere dell’Autorità sanitaria. Ai sensi dell’art. 20, comma 1 D.P.R. n. 380/2001 il parere dell’Autorità sanitaria può essere sostituito da autocertificazione dei soggetti legittimati alla presentazione della domanda di permesso di costruire o del progettista. Le integrazioni documentali devono essere presentate dal richiedente, entro un termine di 30 giorni. Un termine maggiore può essere concesso in ragione della complessità dell’opera o della documentazione richiesta su motivata determinazione del responsabile del procedimento. Trascorsi inutilmente questi termini salvo motivata richiesta di proroga, la domanda viene archiviata.
ART. 9 - PROCEDIMENTO UNICO E’ facoltà del richiedente avvalersi della struttura comunale per acquisire i pareri degli enti competenti sul progetto. A tal fine deve essere esplicitata sulla domanda tale volontà allegando la documentazione tecnico-amministrativa necessaria ai fini dell’acquisizione dei suddetti pareri. Il responsabile del procedimento in tal caso si costituisce quale interlocutore unico del richiedente per tutti gli adempimenti finalizzati alla definizione dei subprocedimenti avviati con gli altri enti competenti anche mediante convocazione della conferenza di servizi di cui agli articoli 14 e seguenti L. n. 241/1990.
ART. 10 - SPORTELLO AL PUBBLICO L’ufficio preposto dispone di uno “sportello al pubblico” per informazioni e consulenze tecnico- amministrative di carattere generale oltre che per la consegna e il rilascio degli atti. Il Dirigente fissa l’orario di ricevimento del pubblico per informazioni e consulenze tecnico amministrative specifiche sulle pratiche edilizie in corso.
ART. 11 - PARERI DI ALTRI UFFICI COMUNALI L’acquisizione dei pareri interni all’ente spetta al responsabile del procedimento. Qualora il responsabile del procedimento debba acquisire pareri di altri uffici comunali gli stessi devono essere resi entro 15 giorni dalla richiesta. Ai fini del rispetto del termine di cui sopra fa fede la richiesta di parere con la data e la firma di ricevuta del Dirigente dell’ufficio interpellato. I pareri possono essere richiesti e resi anche per via telematica.
ART. 12 - RIPROPOSIZIONE DELLE DOMANDE ARCHIVIATE Le domande archiviate ai sensi del precedente art. 8, possono essere riproposte mediante la presentazione delle integrazioni documentali richieste, secondo la procedura di cui al successivo art. 16.
ART. 13 – ISTRUTTORIA DELLE PRATICHE EDILIZIE Accertata la completezza della domanda il responsabile del procedimento ne cura l’istruttoria. L’istruttoria comprende:
1)
la redazione di una dettagliata relazione finalizzata a: a) individuare esaustivamente e correttamente le prescrizioni urbanistiche ed edilizie applicabili all’intervento in esame b) esplicitare la conformità o meno del progetto alle suddette prescrizioni c) evidenziare gli elementi di discrezionalità o gli aspetti di natura interpretativa eventualmente riscontrati
2) la qualificazione tecnico giuridica dell’intervento 3) l’espressione di una valutazione complessiva sulla conformità del progetto alle prescrizioni
urbanistiche ed edilizie 4) la determinazione del contributo di costruzione se dovuto 5) l’individuazione del corretto iter procedurale della pratica edilizia secondo i principi di
economicità, efficacia, pubblicità e di divieto di aggravamento del procedimento.
Il responsabile del procedimento, valutata la conformità del progetto alla normativa vigente e determinata la qualificazione tecnico-giuridica dell’intervento richiesto, formula al Dirigente una proposta di provvedimento. Il responsabile del procedimento si avvale, per la redazione della relazione di cui al punto 1) e per la determinazione del contributo di cui al punto 4) del personale tecnico allo scopo incaricato.
ART. 14 - CARATTERISTICHE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE / DISCIPLINA DELLA DENUNCIA DI INIZIO ATTIVITA’ Il permesso di costruire deve contenere:
1) la data di presentazione della domanda e dell’eventuale riproposizione della stessa ai sensi dell’art. 16, e il corrispondente numero di protocollo generale ed edilizio
2) i dati anagrafici del titolare 3) il codice fiscale o partita I.V.A. del richiedente e del progettista 4) la sommaria descrizione delle opere con riferimento agli elaborati tecnici di progetto 5) l’indicazione della località (via e numero civico) e delle particelle catastali dell’immobile
oggetto dell’intervento nonché di quelle eventualmente vincolate ad aree di pertinenza
urbanistica con gli estremi del relativo atto registrato e trascritto 6) la data e gli estremi del parere della Commissione edilizia e degli altri pareri previsti dalla
legge e dal presente regolamento 7) i contributi dovuti a norma di legge 8) le destinazioni d’uso 9) ogni altra indicazione o prescrizione che il Dirigente - sentiti, ove occorra, gli organi consultivi - ritenga di imporre per il rispetto delle disposizioni di legge, degli strumenti urbanistici o dei regolamenti in materia.
La denuncia di inizio attività deve essere corredata da tutte le documentazioni e gli elaborati previsti per la richiesta di permesso di costruire a esclusione di quelli di cui ai punti 3), 6), 7), se non necessari. Gli elaborati di progetto fanno parte integrante del permesso di costruire, copia dei quali, vistata dal Dirigente, va restituita al richiedente al momento del ritiro del permesso di costruire.
È facoltà di chi presenta la denuncia di inizio attività richiedere in restituzione la eventuale seconda copia degli elaborati depositata in allegato. Dell’avvenuto rilascio del permesso di costruire è data notizia al pubblico mediante affissione all’albo pretorio per la durata di giorni 15.
L’avviso contenente la data in cui il permesso di costruire può essere ritirato e la determinazione del contributo di costruzione da versare viene comunicato al titolare del permesso con raccomandata r.r..
All’atto del ritiro del permesso di costruire vengono corrisposti gli oneri relativi al contributo di costruzione. Il contributo di costruzione può essere versato in forma rateizzata previa presentazione di garanzia fideiussoria.
ART. 15 - CARATTERISTICHE DEL PROVVEDIMENTO DI DINIEGO Il provvedimento di diniego – preceduto dal preavviso di diniego di cui all’art. 10 bis L. n. 241/90 – qualora non si basi esclusivamente sul parere negativo della Commissione edilizia deve contenere gli estremi della norma violata, la motivazione della violazione e la precisazione della parte di immobile, con riferimento al progetto, che contrasta con la norma.
ART. 16 - ISTANZA DI RIESAME - RIPROPOSIZIONE DELLE DOMANDE ARCHIVIATE A seguito dell’emanazione del provvedimento di diniego possono essere presentate memorie e/o controdeduzioni oppure nuove soluzioni progettuali tendenti a rimuovere le cause che hanno comportato l’emanazione dell’atto stesso. In tal caso viene riattivato il procedimento che tuttavia non comporta la reiterazione degli atti la cui validità non risulta inficiata dall’atto di diniego emanato. Le domande archiviate secondo la procedura di cui all’articolo 8 possono essere riproposte con nuova domanda corredata dalle integrazioni documentali richieste, fatta salva la necessità di integrare o modificare quanto già presentato a seguito di eventuali intervenute modifiche normative. I permessi di costruire decaduti per decorrenza del termine di un anno prescritto per l’inizio dei lavori possono essere riproposti con la sola presentazione della domanda confermando gli elaborati tecnici agli atti degli uffici, fatta salva la necessità di integrare o modificare quanto già presentato a seguito di eventuali intervenute modifiche normative.
ART. 17 - INIZIO E ULTIMAZIONE DEI LAVORI
Dell’inizio e del termine dei lavori deve essere data comunicazione rispettivamente entro 7 e 60 giorni. Prima dell’inizio dei lavori il titolare del permesso di costruire deve comunicare nome e sede della impresa esecutrice dei lavori e depositare l’attestazione dell’avvenuto adempimento degli obblighi di legge e regolamentari per le costruzioni in zona sismica.
La comunicazione di ultimazione deve essere presentata anche per i lavori soggetti a denuncia di inizio attività nel medesimo termine di cui al comma 1. Il deposito del certificato di collaudo finale ai sensi dell’art. 23, comma 7 D.P.R. n. 380/2001 sostituisce la comunicazione di ultimazione dei lavori.
ART. 18 - TRASFERIMENTO DEL PERMESSO DI COSTRUIRE - PROROGHE Il permesso di costruire è irrevocabile. E’ trasferibile ai successori e agli aventi causa. Il trasferimento avviene mediante richiesta di voltura corredata dalla documentazione necessaria a comprovarne il titolo. La richiesta di proroga deve essere presentata nel corso di efficacia del permesso stesso. Può essere rilasciata, su motivata domanda dell’avente titolo, una proroga al termine di fine lavori per motivi di forza maggiore, imprevedibili e inevitabili, estranei alla volontà del titolare del permesso di costruire, che siano sopravvenuti in corso dei lavori.
ART. 19 - VARIANTI AL PROGETTO APPROVATO
Prima dell’inizio dei lavori o in corso d’opera, il titolare può presentare domanda di variante corredata di tutti gli elaborati tecnici che comportino modificazione di quelli già presentati. In particolare gli elaborati tecnici devono differenziare con apposita simbologia le opere previste in variante da quella già oggetto del permesso di costruire.
Il rilascio del permesso di costruire in variante deve avvenire con le medesime procedure previste per il rilascio del permesso di costruire, a eccezione degli adempimenti che risultassero superflui. Non si considerano varianti le modifiche progettuali che attengano a opere rientranti nella ordinaria manutenzione.
Sull’immobile su cui risulta efficace un permesso di costruire o una denuncia di inizio attività, non si possono presentare altre domande di permesso di costruire o denunce di inizio attività di interventi edilizi se non sotto forma di variante.
ART. 20 - NORME RELATIVE ALL’ATTUAZIONE DEL PERMESSO DI COSTRUIRE Il titolare del permesso di costruire, tramite il direttore dei lavori, contestualmente alla dichiarazione di inizio lavori deve richiedere il controllo sul terreno dei capisaldi planimetrici e altimetrici ai quali deve essere riferita la costruzione.
La determinazione dei punti fissi va effettuata con apposito verbale in duplice esemplare redatto dall’ufficio comunale e sottoscritto dalle parti. Ove, entro 7 giorni dalla comunicazione di cui al 1°comma, il responsabile del procedimento non provveda all’invio dei tecnici, il titolare del permesso di costruire può dare inizio ai lavori nel rispetto del progetto approvato.
ART. 21 - NORME RELATIVE AL CANTIERE
In tutti i cantieri dove si eseguano opere edilizie soggette a permesso di costruire devono essere esibiti, a richiesta dell’autorità, il permesso di costruire con la copia degli elaborati di progetto vistata dal Dirigente e ogni altra documentazione eventualmente necessaria ai sensi di legge o del presente regolamento. Nel caso sia stata effettuata una denuncia di inizio attività dovrà essere esibita copia della denuncia con il timbro di avvenuto deposito.
Il cantiere deve essere inoltre provvisto di una tabella visibile con l’indicazione dell’opera in corso di realizzazione, degli estremi dell’atto abilitativo, dei nominativi del titolare, del progettista, dell’eventuale calcolatore delle opere in cemento armato, del direttore dei lavori e del costruttore, nonché degli altri soggetti previsti dalla legislazione vigente.
ART. 22 - PROGETTISTA, DIRETTORE DEI LAVORI La progettazione e direzione dei lavori delle opere edilizie soggette a permesso di costruire o denuncia di inizio attività deve essere effettuata da professionisti iscritti nei relativi albi nell’ambito delle rispettive competenze a norma di legge.
ART. 23 - OCCUPAZIONE DI SUOLO PUBBLICO
Nel caso l’opera da eseguire ricada su suolo pubblico oppure si renda necessaria, per l’esecuzione della stessa, l’occupazione di suolo pubblico deve essere inoltrata apposita domanda al all’amministrazione comunale con le indicazioni del caso e della presumibile durata dell’occupazione.
Il contratto di occupazione di suolo pubblico dà titolo a richiedere il permesso di costruire o a presentare la denuncia di inizio attività per le trasformazioni richieste da eseguirsi su suolo pubblico. I titoli abilitativi edilizi hanno durata pari alla validità del contratto di occupazione di suolo pubblico.
Alla domanda va allegata una planimetria in scala 1:200 con l’individuazione dell’area della quale si richiede l’occupazione che deve essere prontamente esibita, a richiesta dell’autorità. La concessione all’occupazione è subordinata al pagamento della relativa tassa e al versamento di idonea cauzione o garanzia fidejussoria per la rimessa in pristino del suolo pubblico.
CAPO V- IL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI AGIBILITÀ
ART. 24 - DOMANDA DI AGIBILITA’ La domanda per il rilascio del certificato di agibilità deve contenere i dati anagrafici, la firma del
richiedente e gli estremi del permesso di costruire o della denuncia di inizio attività.
ART. 25 - DOCUMENTAZIONE A CORREDO DELLA DOMANDA DI AGIBILITA’ La dichiarazione di cui all’art. 25, comma 1 lettera b) del D.P.R. n. 380/2001 di conformità dell’opera al progetto approvato nonché di avvenuta prosciugatura dei muri e di salubrità degli ambienti da allegarsi alla domanda di agibilità possono essere sottoscritte dal titolare del permesso di costruire, dai soggetti che hanno presentato la denuncia di inizio attività o dai loro successori o aventi causa, dal direttore dei lavori o da un professionista abilitato. Deve essere contestualmente presentata domanda di attribuzione della numerazione civica agli uffici anagrafici ai sensi degli articoli 42 e 43 del D.P.R. n. 223/1989.
ART. 26 - CARATTERISTICHE DEL CERTIFICATO DI AGIBILITA’ Il certificato di agibilità viene rilasciato per le unità immobiliari e deve contenere i dati anagrafici del richiedente, l’identificazione catastale e l’ubicazione dell’immobile, la destinazione d’uso, gli estremi del permesso di costruire o denuncia di inizio attività e delle eventuali varianti, del collaudo statico della dichiarazione del direttore dei lavori e il richiamo a ogni altro eventuale adempimento dalle stesse previsto. E’ ammesso il rilascio di certificati parziali riferiti a un minor numero di unità immobiliari rispetto a quelle previste dall’intervento. In tal caso è ammesso il collaudo statico parziale di cui all’art. 67, comma 6 del D.P.R. 380/2001, che dovrà essere riferito alle parti dell’edificio di cui viene richiesta l’agibilità. Nel caso di richiesta di agibilità parziale, dovrà essere prodotta tutta la documentazione richiesta dalle norme vigenti anche per le parti comuni che disimpegnano le unità immobiliari di cui viene richiesta l’agibilità o che a queste sono asservite.
CAPO VI - I REQUISITI TECNICI DELLE OPERE EDILIZIE
ART. 27 - CLASSIFICAZIONE DEI LOCALI
Sono definiti locali, gli spazi accessibili delimitati superiormente da strutture continue e lateralmente da strutture verticali o inclinate. I locali si classificano come segue:
1) locali a uso abitazione, uffici e alberghi e relative pertinenze: A1) ambienti abitativi (soggiorni, sale da pranzo, camere da letto, cucine, uffici, studi professionali, locali destinati alla aggregazione a carattere ludico educativo o culturale per la prima infanzia e la terza età, altri ambienti nei quali è prevista la permanenza prolungata di persone); S1) locali accessori integrati nell’unità immobiliare, (servizi igienici, ripostigli, corridoi, disbrighi, archivi e altri ambienti di servizio in genere); S2) locali accessori esterni alle unità immobiliari (cantine, soffitte, locali motore ascensore, cabine idriche, superfici condominiali, lavanderie comuni, centrali termiche, autorimesse singole e collettive e altri locali di servizio)
2) locali per attività produttive, artigianali, commerciali e in genere per gli usi non contemplati al punto 1) e relative pertinenze:
A2) negozi di vendita e sale di esposizione, sale di riunione, palestre, bar, ristoranti e sale di ritrovo; laboratori scientifici, tecnici, artigianali e officine; magazzini, depositi, locali in genere nei quali si eserciti l’attività lavorativa; S3) locali accessori, a servizio dei locali di cui al precedente punto A2).
ART. 28 - REQUISITI MINIMI DEGLI ALLOGGI
- gli alloggi monostanza non possono avere superficie utile, compresi i vani accessori S1, inferiore a mq. 25 se per una persona e mq. 35 se per due persone; - ogni alloggio deve essere dotato di una stanza di soggiorno avente il lato minore non inferiore a m 3.00; le camere da letto debbono avere il lato minore non inferiore a m 2.50 se singole e m 3.00 se doppie;
- ogni alloggio deve essere fornito di almeno un bagno completo di tutti gli apparecchi igienici (lavabo, vaso, bidet, vasca o doccia); - i servizi igienici non possono comunicare direttamente con i locali soggiorno, sala da pranzo e cucina.
- sono consentite le cucine in nicchia, eventualmente annesse al soggiorno, purché comunichino ampiamente con quest’ultimo e siano munite di adeguato impianto di estrazione dell’aria. Restano fermi i requisiti igienico sanitari previsti dalla legge vigente riguardanti:
• le altezze minime dei vani e la compensazione delle altezze, • le superfici minime dei vani, • l’isolamento dei vani, • le superfici finestrate.
ART. 29 - REQUISITI MINIMI DEI LOCALI DI CATEGORIA A2 E S3 I locali di categoria A2 devono avere altezza minima netta, non inferiore a m 3.00. Per i locali nei quali sia prevista la presenza contemporanea di un numero di persone superiore a 100, l’altezza minima netta deve essere portata a m 4.00. I locali di categoria S3 devono avere altezza minima netta m 2.40. Nel caso di locali ad altezza variabile le altezze minime devono essere rispettate per l’altezza media. Per i locali A2 l’altezza minima non può essere inferiore a m 2.20 e, per i locali S3, a m 1.70. In ogni caso il volume dei locali ad altezza variabile non può essere inferiore a quello determinato dalla superficie del locale moltiplicata per l’altezza minima consentita per quelli con altezza costante. Possono essere concesse deroghe ai requisiti minimi di cui al presente articolo previo parere favorevole dell’autorità sanitaria.
ART. 30 - REQUISITI MINIMI DEI LOCALI IN GENERE Nei casi in cui i locali abbiano una superficie superiore a quella minima consentita, possono essere previste, limitatamente alla superficie eccedente, altezze inferiori a quelle minime prescritte, purché non inferiori a 1,70 m per le nuove costruzioni, e a m 1,40 per gli interventi sul patrimonio edilizio esistente. In tali casi, la superficie minima consentita, per la quale devono essere rispettate le altezze di norma, deve essere virtualmente perimetrata negli elaborati progettuali. Tutti i locali di categoria A devono essere dotati di aerazione e illuminazione naturale diretta da spazi esterni liberi, e devono essere provvisti di finestre apribili tali da consentire un’uniforme distribuzione della luce e dell’aria nell’ambiente. A tal fine possono essere conteggiati anche i lucernai apribili, ma l’aerazione e l’illuminazione non possono essere garantite per oltre il 50% da lucernai. I locali non dotati di aerazione e illuminazione diretta, possono essere destinati all’uso di categoria A2 e a uffici, purché dotati di impianti idonei, previo parere favorevole dell’autorità sanitaria. I vani scala condominiali devono comunque essere dotati di aerazione e illuminazione diretta.
Tutti i locali in cui si svolgano lavorazioni che comportano l’emissione di fumi, vapori e odori, devono essere dotati di un sistema di canalizzazione sfociante oltre la copertura dell’edificio. I requisiti di illuminazione e aerazione si intendono soddisfatti anche nel caso in cui le finestre dei locali di categoria A1 si affaccino su terrazze provviste di chiusure vetrate apribili (verande) per superficie non inferiore a 1/10 delle superfici utili dei locali principali e di quella della terrazza.
I servizi igienici non direttamente aerati dall’esterno sono consentiti a condizione che siano dotati di un idoneo sistema di estrazione dell’aria. I servizi igienici aerati dall’esterno devono comunque essere dotati di una canna di ventilazione. In ogni caso sono comunque fatte salve le norme relative alla sicurezza degli impianti.
ART. 31 - PIANI INTERRATI, PIANI SEMINTERRATI E SOTTOTETTI Sono considerati locali interrati e seminterrati rispettivamente quelli che si sviluppano completamente e per oltre la metà della loro altezza e del loro perimetro, al di sotto del livello del terreno. Non possono essere utilizzati a uso di abitazione. E’ consentito il loro uso per uffici e per le destinazioni della categoria A2, purché dotati di impianti idonei, previo parere favorevole dell’autorità sanitaria e nel rispetto di ogni altra prescrizione di legge o regolamenti che disciplinano le destinazioni specifiche. I locali sotto le falde dei tetti possono essere utilizzati per le destinazioni A1 quando abbiano i requisiti previsti per detta categoria e purché presentino caratteristiche di isolamento termico corrispondenti a quelle prescritte dalle norme in materia di contenimento dei consumi energetici.
ART. 32 - POZZI DI LUCE E CAVEDI
I pozzi di luce e cavedi sono permessi nel caso sia provata l’impossibilità di dare altrimenti e in modo migliore aria e luce nell’interno di un corpo di fabbrica e a condizione che servano unicamente per illuminare e ventilare locali di categoria S1), S2), S3), e locali adibiti a cucina. Detti pozzi di luce devono essere pavimentati con materiale impermeabile ventilati dall’esterno e accessibili, e avere una superficie non inferiore a mq. 9, con lati non minori di m 3; la superficie deve essere calcolata al netto della proiezione orizzontale di ogni sporgenza.
In mancanza di convenzione legale di promiscuità per i pozzi di luce aperti verso aree di altra proprietà, il lato verso queste viene considerato come costruito. Sono considerati pozzi di luce e cavedi quelli per i quali l’altezza al perimetro è pari o superiore alla larghezza massima. Ai pozzi di luce e cavedi non si applicano i parametri di distanza e di visuale libera.
ART. 33 - STRADE, PASSI CARRAI E AUTORIMESSE E’ vietata la realizzazione di nuove strade, da aprire al pubblico transito, che non siano previste dal P.R.G.C. o da piani urbanistici attuativi.
Chi intende edificare su aree non fronteggianti spazi pubblici, per le quali il P.R.G.C. non preveda l’obbligo del piano attuativo preventivo, deve disporre di un accesso adeguato all’insediamento previsto sia da strada pubblica sia da strada privata aperta al pubblico passaggio esistente. Tale accesso deve garantire il transito di due mezzi aventi senso di marcia opposto mediante opportuni allargamenti intermedi o altri dispositivi di segnalazione idonei allo scopo. Nel caso di impossibilità di realizzazione di idoneo accesso le autorimesse dovranno essere reperite all’esterno del lotto entro un raggio massimo di 500 metri.
L’eventuale cancello in corrispondenza del passo carrabile deve essere arretrato di m 4,50 dal limite della carreggiata stradale salvo le deroghe previste dal Codice della strada. Le uscite da autorimesse interrate o seminterrate debbono essere realizzate con rampe di pendenza massima del 20%. La pendenza deve essere inferiore al 15% nei tratti di rampe non rettilinei; tutte le rampe debbono terminare almeno m 3.50 prima del punto d’immissione sulla pubblica viabilità o sui percorsi pedonali di uso pubblico, per consentire la sosta dei veicoli prima dell’immissione.
Le rampe, per l’accesso ad autorimesse di capienza superiore a nove posti macchina, debbono avere la larghezza minima di m 4.50 e le curve debbono avere raggio di curvatura di almeno 6 m. Larghezze inferiori, con un minimo di m 3.50, possono essere realizzate in caso di doppia rampa a senso unico (una per l’entrata, l’altra per l’uscita dall’autorimessa).
Le rampe devono essere realizzate in materiale antisdrucciolevole, con scanalature per il deflusso delle acque. Gli stalli per le auto nelle autorimesse e nei parcheggi in genere non possono avere larghezza e lunghezza inferiori rispettivamente a m 2.5 e a m 5.0.
ART. 34 - PORTICI DI USO PUBBLICO I portici devono avere una larghezza minima utile di m 1.80 ed essere dotati di impianto di illuminazione da collegare con la rete pubblica. L’amministrazione può imporre, maggiori larghezze qualora, in relazione all’uso, lo richiedono le particolari caratteristiche funzionali delle strade e le condizioni ambientali.
ART. 35 - ELEMENTI EDILIZI AGGETTANTI O INSISTENTI SU SUOLO PUBBLICO Gli elementi edilizi aggettanti su suolo pubblico, non sono soggetti a limitazioni di altezza dal suolo se la loro sporgenza non supera i cm 15 fatte salve le prescrizioni del Codice della strada. Gli elementi che la superano, fino a un massimo di m 2.00, debbono essere realizzati ad altezza di m 3.00 per la parte che si proietta su marciapiedi o passaggi pedonali fino al limite di cm 50 dal loro margine esterno, salvo una diversa altezza da valutarsi su interventi da eseguire sul patrimonio edilizio esistente.
ART. 36 - RECINZIONI
Le recinzioni possono essere realizzate in qualsiasi zona del territorio comunale salvo esplicita contraria disposizione. Le aree non recintate di pertinenza di edifici devono recare, al confine con spazi pubblici, l’indicazione del limite di proprietà con idonee segnalazioni.
I muri di cinta non debbono superare m 2,50 di altezza e debbono portare una copertina che scarichi gli stillicidi verso l’interno della proprietà. Gli strumenti urbanistici possono dettare norme e prescrizioni particolari per le recinzioni.
ART. 37 - REGOLAMENTO PER IL CONTROLLO ESTETICO DELLE FORME PUBBLICITARIE E DELLE TENDE La disciplina degli interventi relativi alla collocazione di insegne mezzi e strutture pubblicitarie, targhe e iscrizioni, affissioni e tende è contenuta nel relativo regolamento, il cui elaborato fa parte integrante e sostanziale del presente regolamento edilizio comunale.
ART. 38 - ANTENNE RADIOTELEVISIVE
Negli interventi di nuova costruzione e in quelli di recupero del patrimonio edilizio esistente che incidano in modo sistematico sull’intero edificio, deve essere prevista la centralizzazione della ubicazione degli impianti radiotelevisivi riceventi (antenne, parabole, ecc.). L’ubicazione dell’impianto deve essere evidenziata negli elaborati grafici trasmessi al comune in allegato alla domanda di permesso di costruire.
È vietata l’installazione di parabole, per le nuove costruzioni e ristrutturazioni, sui fronti dell’edificio direttamente prospicienti spazi pubblici. Sugli altri fronti si deve possibilmente sfruttare elementi strutturali o architettonici della facciata in modo da ridurre l’impatto visivo.
ART. 39 - APPARECCHI DI CLIMATIZZAZIONE
È vietato installare apparecchi di climatizzazione a vista sul fronte principale dell’edificio direttamente prospiciente sui fronti dell’edificio prospicienti spazi pubblici. Sugli altri fronti, devono possibilmente sfruttare elementi strutturali o architettonici della facciata in modo da ridurre l’impatto visivo.
ART. 40 - VERANDE È vietato istallare verande sul fronte principale dell’edificio direttamente prospiciente spazi pubblici.
Le verande di un edificio devono essere uniformate ad una unica tipologia per partitura, materiale e colorazione. L’installazione di verande costituisce attività libera solamente nei casi in cui costituiscano semplice protezione dagli agenti atmosferici e siano realizzate entro i limiti di cui all’art. 48, comma 1 bis lettera e) L.R. n. 5/2007 come modificata dalla L.R. n. 12/2008. Salvo i casi di cui al comma precedente la realizzazione di verande è subordinata a denuncia di inizio attività. E’ subordinata al rilascio di permesso di costruire nel caso in cui la chiusura di logge e terrazze, indipendentemente dalle dimensioni dell’intervento, costituisca aumento della superficie utile dell’unità immobiliare cui afferisce.
Le domande di permesso di costruire o le denuncie di inizio attività per l’installazione delle verande nei condominî, devono essere corredate dalla dichiarazione del progettista di corrispondenza alla tipologia deliberata o assentita dai proprietari.
ART. 41 - CALDAIE MURALI È vietato installare caldaie murali sul fronte principale dell’edificio direttamente prospiciente spazi pubblici ancorché schermate da pannellature o setti murari. Sul patrimonio edilizio esistente, qualora sia constatata la oggettiva impossibilità di eseguire l’intervento con modalità alternative, l’installazione di caldaie murali è subordinata a presentazione di denuncia di inizio attività che verrà assoggettata al parere della Commissione edilizia, sotto la condizione che le caldaie e gli elementi impiantistici di corredo, vengano adeguatamente mascherati.
ART. 42 - TUBAZIONI ESTERNE È vietato applicare tubazioni esterne, a esclusione dei pluviali, sul fronte principale dell’edificio direttamente prospiciente spazi pubblici. Limitatamente alle tubazioni del gas, sul patrimonio edilizio esistente, qualora sia constatata la oggettiva impossibilità di eseguire l’intervento con modalità alternative, l’applicazione di tubazioni esterne è subordinata a presentazione di denuncia di inizio attività che verrà assoggettata al parere della Commissione edilizia.
ART. 43 - DECORO E MANUTENZIONE DEGLI IMMOBILI
Tutte le murature esterne visibili da spazi pubblici devono essere intonacate e tinteggiate o dotate di idoneo rivestimento, a eccezione e dei muri in pietra naturale o stilati a faccia vista a perfetta regola d’arte e dei muri che devono essere lasciati al grezzo per il loro carattere storico e artistico. Su tutto il territorio comunale anche in base ai criteri di cui all’art. 53, è vietato rivestire e/o tinteggiare le murature esterne visibili da spazi pubblici con colorazioni di particolare impatto cromatico in rapporto al contesto ambientale o tali da costituire elemento dominante rispetto all’insieme architettonico dell’edificio salvo deroghe motivate da valutarsi in Commissione edilizia.
Gli interventi di tinteggiatura degli immobili ricadenti in zona A devono essere preceduti da un sopralluogo dell’ufficio tecnico comunale finalizzato alla scelta e/o approvazione del colore sulla base di un’idonea campionatura. Le fronti esterne degli edifici formanti un unico complesso architettonico, anche se spettino a più proprietari, devono rispondere a un criterio di unitarietà anche nelle finiture esterne.
Tutti i fabbricati devono avere il contorno della copertura munito di canali di gronda sufficienti a ricevere e convogliare le acque piovane. Per tutti gli immobili ricadenti in zona A, le sostituzioni o nuove installazioni di inferriate, e/o sistemi di oscurazione delle finestre ancorché non direttamente prospicienti aree pubbliche, la sostituzione o l’installazione di cancellate e l’installazione e sostituzione di bussole e/o verande, ancorché ricadenti in attività libera, dovranno essere concordate in ordine a tipologia, materiali, tinte e disegno con l’ufficio tecnico comunale che potrà chiedere il parere della Commissione edilizia.
La realizzazione di verande, pertinenze, depositi attrezzi, tettoie o altro tipo di manufatti anche leggeri sugli spazi scoperti degli immobili ricadenti in zona A, ancorché ricadenti nella definizione di attività edilizia libera, dovranno essere concordate in ordine a tipologia, materiali e disegno con l’ufficio tecnico comunale che potrà chiedere il parere della Commissione edilizia.
ART. 44 - AZIONI A TUTELA DEL DECORO DEGLI IMMOBILI Il Dirigente preposto impone ai proprietari degli immobili l’esecuzione e/o la rimozione di opere o di manufatti, al fine di preservare il decoro degli edifici e degli spazi scoperti. In tali casi, previo parere della Commissione edilizia, indica le modalità della loro esecuzione, fissa il termine di inizio e di ultimazione degli interventi, riservandosi in caso di inerzia dei privati la facoltà di attivare azioni sostitutive il cui onere è posto a carico degli inadempienti.
ART. 45 - SICUREZZA E IGIENE NELLE COSTRUZIONI E NELLE AREE SCOPERTE Quando un edificio o parti di esso minaccino rovina, o si eseguano o siano state eseguite opere strutturali o impiantistiche in difformità dalle norme, nonché in tutti i casi di degrado edilizio e ambientale degli immobili con pregiudizio alla incolumità e alla salute pubblica, ovvero al fine di evitare danni agli edifici vicini e per evitare ulteriori e irreparabili danni a un immobile, il Sindaco ingiunge al proprietario, fissandone i termini, di eseguire le necessarie verifiche tramite tecnici abilitati e/o di eseguire i necessari interventi finalizzati a eliminare l’accertato stato di pericolo o di non conformità alle norme vigenti. Qualora un edificio o parti di esso o comunque qualunque immobile risulti infestato da ratti o sia oggetto di nidificazione di colombi è fatto obbligo da parte dei proprietari di provvedere alla bonifica mediante derattizzazione, disinfezione e disinfestazione dei luoghi interessati. In caso di inadempienza agli obblighi di cui ai commi precedenti, il Sindaco attiva le azioni sostitutive il cui onere è posto a carico degli inadempienti.
ART. 46 - QUALITA’ EDILIZIA, USO RAZIONALE DELLE RISORSE ENERGETICHE, IDRICHE E DEI MATERIALI Ai fini della promozione della bioedilizia, della bioarchitettura, nonché per il risparmio energetico si fa riferimento al Regolamento approvato con delibera consiliare n. 75 del 31.05.2004, considerato parte integrante e contestuale del presente Regolamento.
In particolare il regolamento prevede incentivi per: a) uso dell’apporto energetico solare per il riscaldamento dell’acqua (pannelli solari) b) uso di impianti termici a bassa temperatura integrati con pannelli solari; c) corretta gestione energetica dell’edificio (impianti centralizzati con sistemi di termo regolazione e di contabilizzazione separata del calore); d) recupero, per usi compatibili, delle acque provenienti dalla raccolta delle acque piovane ovvero loro smaltimento al di fuori della rete fognaria attraverso sistemi di scarico autonomi; e) riduzione del consumo di acqua potabile mediante l’impiego di dispositivi tecnici finalizzati a ridurre gli sprechi e mediante il riuso delle “acque grigie” provenienti dagli scarichi di lavabi, vasche, docce, lavatrici; f) la realizzazione di aree verdi e l’adozione di dispositivi finalizzati a garantire permeabilità dei suoli e a ridurre la portata delle acque da allontanarsi tramite condotte e canali; g) realizzazione di reti duali di adduzione al fine dell’utilizzo di acque meno pregiate per usi compatibili.
I contributi previsti dal Regolamento sulla quota dovuta per oneri di urbanizzazione verranno comunque concessi in misura non inferiore al 5% del contributo di costruzione così come previsto all’art. 39, comma 5 della L.R. n. 5/2007 per gli edifici certificati in classe B, fermo restando che per le classi A e ORO varranno gli incentivi contemplati nel Regolamento energetico di cui agli ultimi due commi del presente articolo.
Gli interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico e che necessitano anche di limitate modifiche volumetriche possono essere realizzati anche in deroga agli indici urbanistico-edilizi previsti dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi. Per limitate modifiche volumetriche finalizzate al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico si intendono gli interventi su edifici esistenti, che comportano la realizzazione di maggiore spessore delle murature esterne entro i trentacinque centimetri, siano esse tamponature o muri portanti, o la realizzazione di maggiore spessore dei solai intermedi e di copertura entro i trentacinque centimetri. Tali interventi, qualora suscettibili di ottenere una riduzione minima del 10 per cento dei coefficienti di trasmittanza previsti dal decreto legislativo 192/2005, e successive modifiche, non sono computati nel calcolo dei volumi e delle superfici e possono essere realizzati in deroga alle distanze e alle altezze massime previste dagli strumenti urbanistici e dai regolamenti edilizi e alle distanze minime di protezione del nastro stradale, fermo restando il rispetto delle distanze minime previste dal codice civile.
Sono interventi finalizzati al perseguimento di obiettivi di risparmio energetico su nuovi edifici quelli che determinano la realizzazione di:
a) maggiore spessore delle murature esterne oltre i trenta centimetri, fino a un massimo di ulteriori trenta centimetri, siano esse tamponature o muri portanti; b) maggiore spessore dei solai intermedi e di copertura oltre i trenta centimetri, fino ad un massimo di ulteriori trenta centimetri;
c) serre solari, funzionalmente collegate all’edificio principale, che abbiano dimensione comunque non superiore al 15 per cento della superficie utile delle unità abitative realizzate; d) volumi e superfici necessari al miglioramento dei livelli di isolamento termico e acustico o di inerzia termica, o finalizzati alla captazione diretta dell’energia solare, o alla realizzazione di sistemi di ombreggiamento alle facciate nei mesi estivi.
Gli interventi di cui sopra possono essere realizzati, entro i limiti ivi previsti, anche in deroga alle distanze minime e alle altezze massime previste dai regolamenti edilizi e dalle norme di attuazione degli strumenti di pianificazione comunale, qualora comportino una riduzione minima del 10 per cento dell'indice di prestazione energetica previsto dal decreto legislativo 192/2005, e successive modifiche.
Gli interventi di cui sopra non si computano nel calcolo della volumetria e delle superfici, anche ai fini della determinazione del contributo di costruzione. Per il recupero degli edifici esistenti resta ferma la salvaguardia di elementi costruttivi e decorativi di pregio storico e artistico, nonché di allineamenti o conformazioni diverse, orizzontali, verticali, che caratterizzano le cortine di edifici urbani e rurali di antica formazione.
Le disposizioni del presente articolo non possono derogare in ogni caso alle prescrizioni in materia di sicurezza stradale e antisismica. Nella progettazione edilizia, di norma, si dovrà fare costantemente riferimento alle “Linee Guida per l’Edilizia Sostenibile” edite dall’Amministrazione Comunale.
L’Amministrazione Comunale si dota di apposito Regolamento disciplinante le procedure, i parametri e i requisiti tecnici minimi al fine di promuovere l’obbligatorietà della certificazione energetica dei nuovi edifici a destinazione residenziale. Il Regolamento definirà il sistema di certificazione, il protocollo di certificazione e l’indice di prestazione energetica minima dell’edificio ai fini dell’ottenimento del rilascio del certificato di agibilità. Il Regolamento, una volta esecutivo, integrerà ope legis il Regolamento edilizio e le Norme Tecniche di Attuazione degli strumenti urbanistici, e troverà applicazione anche in caso di contrasto con altre norme urbanistico – edilizie previgenti, fatte salve specifiche previsioni di legge o aventi valore di legge regionali e/o nazionali.
ART. 46 BIS - REQUISITI ACUSTICI DEGLI EDIFICI – CONTENIMENTO DELL’ INQUINAMENTO ACUSTICO Ai sensi dell’art. 29 della L.R. 18.6.2007, n. 16, i progetti dei nuovi edifici pubblici e privati, al fine di ridurre l’esposizione umana al rumore, sono corredati dal progetto acustico. Il progetto acustico definisce le caratteristiche costruttive del fabbricato specificando i requisiti delle componenti edilizie, dei materiali e degli impianti tecnologici ai fini del rispetto dei valori limite stabiliti dal D.P.C.M. 5.12.1997.
Il progetto di cui al comma precedente, corredato da una asseverazione del Progettista acustico ove dichiari che nella progettazione sono stati rispettati norme, indicazioni e limiti di legge, costituisce parte integrante della documentazione tecnica prodotta per il rilascio del permesso di costruire.
I progetti di realizzazione delle opere elencate all’art. 28 della L.R. 18.6.2007, n. 16, sono corredati da una documentazione di impatto acustico redatta da un tecnico competente in acustica ambientale, riconosciuto come tale con Decreto della Direzione Regionale del Servizio Tutela da Inquinamento Atmosferico, Acustico e Ambientale.
Lo svolgimento di attività temporanee e di manifestazioni in luogo pubblico o aperte al pubblico che comportino l’impiego di macchinari o impianti rumorosi, sono soggette a autorizzazione da parte del Comune anche in deroga al superamento dei limiti di rumore stabiliti dal D.P.C.M. 05.12.1997. Per le manifestazioni di durata superiori a cinque giorni anche non consecutivi, nell’arco di un mese, la richiesta di autorizzazione dovrà essere corredata da parere favorevole vincolante dell’A.R.P.A. e presentata al Comune almeno cinque giorni prima della data della prevista manifestazione.
Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l’inquinamento acustico e fissa i limiti temporali giornalieri per l’esercizio dell’attività, stabilendo, se del caso, l’orario notturno oltre il quale il volume della diffusione sonora debba essere attenuato. Le attività temporanee per cantieri edili ove sia previsto l’utilizzo di macchinari e impianti rumorosi, o comunque attività suscettibili di costituire fonte di rumore debbono essere autorizzate dal comune anche in deroga al superamento dei limiti di rumore stabiliti dal D.P.C.M. 5.12.1997. Il provvedimento di autorizzazione stabilisce le opportune prescrizioni per limitare l’inquinamento acustico e fissa i limiti temporali giornalieri per l’esercizio dell’attività.
Nell’arco temporale in cui non è prevista la deroga, restano comunque validi i limiti di rumore previsti dalla vigente normativa.
ART. 46 TER - CONTENIMENTO DELL’INQUINAMENTO LUMINOSO Tutti gli impianti di illuminazione esterna pubblica o privata, anche a scopo pubblicitario, sono eseguiti a norma antinquinamento luminoso e a ridotto consumo energetico, secondo la classificazione, le indicazioni e le deroghe di cui all’art. 8 della L.R. 18.6.2007, n. 15.
Ai sensi dell’art. 5 della L.R. 18.6.2007, n. 15, gli impianti di illuminazione esterna, anche a scopo pubblicitario, sono soggetti ad autorizzazione del Comune. Il progetto illuminotecnico relativo agli impianti di cui al comma precedente, con esclusione di quelli elencati al comma 2 dell’art. 6 della L.R. 15/2007, è redatto da una delle figure professionali previste per lo specifico settore, ed è accompagnato da una certificazione del progettista di rispondenza dell’impianto ai requisiti di legge
ART. 46 QUATER - MISURE PER LA PREVENZIONE DELL’INQUINAMENTO DA GAS RADON Nel caso di costruzione di nuovi immobili è fatto obbligo di adottare le necessarie misure di prevenzione da inquinamento di gas radon.
CAPO VII - COMMISSIONE EDILIZIA COMUNALE E CONSULTA PER L’EDILIZIA E L’URBANISTICA
ART. 47 - COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE EDILIZIA Fanno parte della Commissione edilizia: • in qualità di presidente con diritto di voto il Sindaco o un Assessore delegato; • il Comandante Provinciale dei Vigili del Fuoco, con diritto di voto, che può farsi rappresentare da un suo delegato; • un componente designato dalla Consulta regionale delle associazioni di disabili di cui all’art. 13 bis L.R. n. 41/96 con diritto di voto; • quali membri con diritto di voto sei esperti in ingegneria, architettura, urbanistica, storia dell’arte, arti figurative, tecnologia costruttiva e dei materiali e in generale in materia edilizia anche secondo i principi espressi nell’art. 46. La Commissione è integrata nei casi previsti dalla legge e dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C., dai seguenti membri esperti con diritto di voto: • esperto agronomo o forestale • esperto geologo. Fanno parte della Commissione, senza diritto di voto, il segretario verbalizzante e il relatore designati dal Dirigente. In via transitoria, fino alla istituzione delle Commissioni per il paesaggio di cui all’art. 59 della L.R. n. 5/2007 (come sostituito dall’art. 2, comma 14 della L.R. n. 12/2008), per le autorizzazioni paesaggistiche di competenza comunale il parere previsto è reso dalla Commissione edilizia integrata da un esperto in materia di tutela paesaggistico-ambientale.
Ai lavori della commissione assiste il Dirigente del Servizio Edilizia Privata senza diritto di voto con funzioni consultive tecnico amministrative.
ART. 48 - NOMINA, DECADENZA, INCOMPATIBILITA’ DEI COMMISSARI I commissari sono nominati dal Sindaco e durano in carica sino alle elezioni di rinnovo del Consiglio Comunale, mantenendo peraltro l’incarico sino alla loro sostituzione. Su richiesta del Sindaco almeno quattro dei membri sono scelti e nominati sulla base di rose di cinque nominativi proposti motivatamente dagli organismi professionali della progettazione nonché dall’Associazione degli urbanisti e dall’Ordine dei geologi. I restanti membri sono nominati secondo criteri predeterminati dalla Giunta Comunale a seguito del suo insediamento. Nel caso in cui gli organismi professionali non esprimano proposte, entro il termine fissato, il Sindaco procede alla nomina in base ai criteri di cui al comma precedente.
I Commissari decadono dall’ufficio quando siano stati assenti senza giustificazione per tre sedute consecutive. In caso di loro cessazione o decadenza il Sindaco provvede, su richiesta del Dirigente, alla loro sostituzione secondo le modalità sopra precisate; i commissari sostituenti restano in carica fino al compimento del mandato dei commissari sostituiti.
Sono incompatibili con l’appartenenza alla Commissione edilizia quali membri esperti: a) i consiglieri comunali, i componenti della Giunta comunale, i dipendenti del Comune e di enti, aziende o società da esso a ogni titolo dipendenti o collegate; b) i rappresentanti o i dipendenti di organi o enti ai quali la legge demanda di esprimere pareri o svolgere controlli e vigilanza sugli interventi edilizi e ambientali per i quali sia previsto il parere della Commissione stessa. I membri della Commissione edilizia non possono presenziare all’esame dei progetti da essi elaborati o alla cui esecuzione siano in qualsiasi modo interessati, loro stessi in prima persona o per parentela fino al secondo grado, a pena d’invalidità dei pareri espressi. Qualora emerga il caso di violazione della suddetta norma, il componente della Commissione edilizia responsabile decade immediatamente dalla carica ed è deferito all’organismo professionale di appartenenza.
ART. 49 - PARERI DELLA COMMISSIONE La Commissione esprime il proprio parere sulle opere edilizie per le quali sia previsto dalla legge l’obbligo dell’acquisizione del parere della Commissione edilizia, fatte salve le determinazioni assunte dal Consiglio comunale in merito alla necessità di tale organo per la realizzazione dei fini istituzionali dell’Amministrazione comunale. La Commissione edilizia esprime il proprio parere obbligatorio ma non vincolante, esclusivamente sugli aspetti formali, compositivi e architettonici delle opere edilizie in rapporto al loro armonico inserimento nel contesto urbano, ambientale e paesaggistico e in merito alle scelte qualitative operate e all’impatto complessivo dell’intervento sulla base dei criteri generali di valutazione delle opere edilizie di cui all’art. 53. In conformità ai suddetti criteri la Commissione edilizia può, all’atto del suo insediamento, provvedere a dotarsi di propri criteri particolari di valutazione. E’ consentita la presentazione di progetti da sottoporre all’esame della Commissione Edilizia al fine di ottenere un parere preventivo e orientativo per la realizzazione dei progetti stessi. Il parere preventivo deve essere richiesto dai soggetti legittimati a richiedere il titolo abilitativo edilizio o da altro soggetto da questi autorizzato. Il parere viene rilasciato entro 30 giorni. Su richiesta del Dirigente del Servizio preposto, la Commissione edilizia può essere chiamata a esprimere il proprio parere su altre questioni concernenti la salvaguardia e la valorizzazione dell’ambiente urbano e naturale o comunque su ogni altro tema su cui l’Amministrazione ritenga utile la sua consultazione .
La Commissione ha facoltà di proporre modifiche ai progetti che siano ritenute opportune sotto il profilo estetico compositivo solamente qualora non comportino rilevanti modificazioni del progetto. Nel caso le modifiche richieste assumano il carattere di prescrizioni, queste verranno fatte proprie dal responsabile del procedimento nella formulazione della proposta di cui al penultimo comma dell’art. 13 del presente Regolamento.
Nel caso in cui le modifiche richieste siano condizionanti al fine dell’efficacia del parere favorevole, gli elaborati di recepimento comportano un nuovo esame da parte della Commissione stessa, e vengono inseriti all’ordine del giorno della prima riunione utile della Commissione Edilizia dal responsabile del procedimento. Il procedimento riprende a decorrere dalla data di presentazione dei nuovi elaborati.
Ai soggetti richiedenti il titolo abilitativo edilizio e/o ai progettisti è data facoltà di richiedere l’audizione in Commissione edilizia anche preventivamente rispetto alla presentazione del progetto, al fine di acquisire la completa conoscenza degli elementi di giudizio sul progetto.
ART. 50 - DELEGA DI FUNZIONI La Commissione edilizia può delegare proprie attribuzioni alla Sottocommissione edilizia in merito a:
1) progetti di opere edilizie di limitata entità;
2) varianti non sostanziali ai progetti di opere edilizie. La Commissione Edilizia all’atto del suo insediamento o anche successivamente, definisce i limiti della delega di cui ai precedenti punti 1) e 2).
ART. 51 - COMPOSIZIONE DELLA SOTTOCOMMISSIONE Compongono la Sottocommissione edilizia: in qualità di presidente con diritto di voto:
• Il Sindaco o un Assessore delegato Quali membri con diritto di voto • Due membri della Commissione a rotazione
La Sottocommissione è integrata nei casi previsti dalla legge e dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G.C., dai seguenti membri esperti con diritto di voto:
• Esperto agronomo o forestale • Esperto geologo.
ART. 52 - CONVOCAZIONE, NUMERO LEGALE, ASTENSIONE La Commissione e la Sottocommissione sono convocate dal Presidente. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
Le decisioni sono adottate a maggioranza dei presenti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente.
I verbali delle sedute, sono sottoscritti dal Presidente e dal segretario verbalizzante. I componenti della Commissione o Sottocommissione debbono assentarsi durante la discussione e la votazione su oggetti a cui siano comunque interessati.
ART. 53 - CRITERI ARCHITETTONICI COMPOSITIVI DA ADOTTARSI PER L’ESAME DELLE PRATICHE EDILIZIE Le progettazioni edilizie dovranno uniformarsi ai “Criteri architettonici per la valutazione delle opere edilizie” approvati con deliberazione della Giunta Comunale 30.03.2004, n. 189. Eventuali discostamenti progettuali saranno ammessi, previo parere della Commissione edilizia, solo ove venga verificato il corretto inserimento architettonico e compositivo rispetto al tessuto edilizio e ambientale circostante.
Sono inoltre da considerarsi cogenti le indicazioni contenute nelle schede di cui alla “Catalogazione delle opere di architettura dal periodo eclettico – storicista ai giorni nostri e del patrimonio edilizio rurale spontaneo” approvata con la variante n. 147 al vigente Piano Regolatore Generale Comunale.
ART. 54 - CONSULTA PER L’EDILIZIA E L’URBANISTICA Al fine di promuovere fra l’Amministrazione comunale e gli operatori del settore dell’edilizia una effettiva collaborazione finalizzata a garantire la qualità in materia di opere e lavori edili da eseguirsi a cura di soggetti privati e pubblici, nonché per perseguire un modello urbano condiviso a cui tendere mediante l’accettazione di regole e l’osservanza di comportamenti virtuosi, è istituita presso l’Amministrazione comunale la Consulta per l’edilizia e l’urbanistica nel seguito denominata “Consulta”. La Consulta, composta da un massimo di quindici membri, è un organo tecnico che opera con indipendenza di giudizio e valutazione. È presieduta dal Sindaco o da un Assessore delegato ed è costituita da dirigenti di settori-servizi dell’Amministrazione comunale preposti alla materia trattata, da rappresentanti degli organismi professionali, dell’imprenditoria edile e da operatori culturali, economici e sociali del settore. La Giunta Comunale, a seguito del suo insediamento, individua i soggetti portatori di interessi pubblici e privati collettivi che costituiscono la Consulta e definisce il ruolo e l’attività che essa dovrà svolgere durante il mandato amministrativo. I soggetti individuati dalla Giunta propongono motivatamente la propria rappresentanza tecnica in seno alla Consulta. La Consulta viene costituita con deliberazione giuntale.
Oltre ai membri effettivi componenti la Consulta, potranno essere individuati altri soggetti tra quelli indicati al secondo comma, o altri qualificati organismi, che a giudizio dell’Amministrazione verranno consultati in casi di particolare rilevanza o caratterizzati da peculiari aspetti. I membri della Consulta restano in carica per la durata del mandato amministrativo della Giunta. Non sussiste incompatibilità fra la nomina a membro della Commissione edilizia e la nomina a membro della Consulta.
La Consulta è convocata dal Presidente, almeno con cadenza semestrale, con 7 giorni di preavviso, notificando ai membri l’ordine del giorno. Dei lavori della seduta della Consulta viene redatto verbale da trasmettersi all’Amministrazione comunale, ai gruppi consiliari e alle categorie rappresentate nella Consulta stessa.
Compiti della Consulta sono: a) definire in accordo con l’Amministrazione comunale atti di indirizzo finalizzati alla qualità edilizia e urbanistica in tutti i suoi molteplici aspetti; in particolare la Consulta nel primo anno di attività collabora con l’Amministrazione nella stesura dei Regolamenti di cui all’art. 46 nonché nella determinazione dei criteri di cui all’art. 53; b) supportare mediante l’espressione di pareri e consulenze l’attività normativa dell’Amministrazione comunale in materia edilizia e urbanistica; c) segnalare le situazioni di criticità e di disagio che si riscontrano nell’ambito dell’attività edilizia e urbanistica e proporre possibili rimedi e soluzioni;
Gli atti della consulta possono essere recepiti con atti ufficiali dall’Amministrazione comunale.
ART. 54 BIS – COMMISSIONE LOCALE PER IL PAESAGGIO Ai sensi dell’art. 59 della L.R. n. 5/2007, come modificata dalla L.R. n. 12/2008, viene istituita la Commissione locale per il paesaggio per il Comune di Udine, le cui attribuzioni, composizione e funzionamento vengono stabiliti da apposito Regolamento.
ART. 55 - ATTRIBUZIONI DEL DIRIGENTE Il Dirigente con propria determinazione stabilisce:
1) l’elenco esaustivo della documentazione tecnico amministrativa da allegare, in base alla normativa vigente, alle domande di permesso di costruire, alla denuncia di inizio attività e alle domande del certificato di agibilità nonché per ogni altro procedimento connesso. 2) la specificazione della documentazione tecnica amministrativa di cui al punto precedente, da allegare alle domande di permesso di costruire e di denuncia di Inizio attività in rapporto alla tipologia di intervento.
3) la specificazione, per ogni tipo di documento, del termine di cui all’art. 8 entro il quale la documentazione integrativa deve essere presentata 4) la modulistica da adottarsi nei procedimenti di cui al punto 1).
Il Dirigente ha l’obbligo di mantenere aggiornata la determinazione di cui al presente articolo.
CAPO VIII - IL PROCEDIMENTO PER IL RILASCIO DEL CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA
ART. 56 - CERTIFICATO DI DESTINAZIONE URBANISTICA Il certificato di destinazione urbanistica viene rilasciato nel rispetto delle disposizioni di legge statali o regionali cui l’istanza per l’ottenimento del certificato stesso fa riferimento. Chiunque ha diritto a ottenere il rilascio del certificato. La richiesta di certificato di destinazione urbanistica deve essere preferibilmente redatta su moduli forniti dal Comune e accompagnata da estratto di mappa (autentico o autenticato o autocertificato). Il certificato di destinazione urbanistica deve essere rilasciato entro 30 giorni dalla richiesta. Nel caso in cui vengano contestualmente richiesti sia il certificato urbanistico che la valutazione preventiva di cui all’art. 45 L.R. n. 5/2007, l'U.Org. Gestione Urbanistica provvederà a rilasciare il certificato contenente l'indicazione della disciplina urbanistica di cui al 1° comma del richiamato art. 45 entro 15 giorni, dando comunicazione al richiedente e per conoscenza al Servizio Edilizia Privata che provvederà al rilascio di proprio separato atto entro l’ulteriore termine di 30 giorni.
CAPO IX - PIANI REGOLATORI PARTICOLAREGGIATI COMUNALI DI INIZIATIVA PRIVATA (PRPC)
ART. 57 - DEFINIZIONI Il Piano regolatore particolareggiato comunale di iniziativa privata (PRPC) è strumento urbanistico attuativo, che ha per ambito una porzione del territorio comunale destinata alla edificazione. Esso è necessario ogni qual volta sia espressamente previsto dal PRGC. Alla formazione del PRPC concorrono la volontà delle ditte proprietarie degli immobili da lottizzare e dell'Amministrazione Comunale.
ART. 58 - CARATTERISTICHE DEI PRPC Il PRPC, in relazione alle funzioni cui deve assolvere nell'ambito dell'assetto territoriale del Comune, può assumere le seguenti caratteristiche: 1) piano attuativo di ristrutturazione urbanistica di zone anche parzialmente edificate; 2) piano attuativo di espansione territoriale a fini residenziali; 3) piano attuativo per insediamenti produttivi (commerciali, industriali ed artigianali) e terziari.
ART. 59 - SOGGETTI PROMOTORI Il PRPC, in relazione ai soggetti promotori, è: a) PRPC di iniziativa volontaria, sia quando tutti i proprietari delle aree e/o edifici soggetti alla lottizzazione ne propongono la formazione, sia nel caso in cui esso venga presentato dai proprietari che, in base all’imponibile catastale, rappresentano almeno i 2/3 del valore dell’area e edifici compresi nell’ambito di PRPC; b) PRPC d'ufficio quando la formazione avvenga per iniziativa del Sindaco, che invita i proprietari delle aree e degli edifici interessati, assegnando loro un congruo termine, da definirsi in base alla complessità dell’intervento e comunque non inferiore a 180 giorni, entro cui dovrà essere presentata la proposta di PRPC. Per l’attuazione di tale PRPC è sufficiente il concorso dei proprietari delle aree ed edifici in esso inclusi, che rappresentino, in base all’imponibile catastale, almeno i 3⁄4 del valore delle stesse aree ed edifici.
ART. 60 - DOMANDA PRELIMINARE DI FORMAZIONE DI PRPC Nel caso in cui il PRGC non prescriva perimetrazioni vincolanti delle aree soggette a PRPC, individuando altresì ambiti di zona omogenea, le ditte proprietarie che intendano procedere alla lottizzazione di terreni e/o di complessi edilizi ne fanno preliminare domanda in carta legale al Sindaco, comprovando con idonea documentazione (compreso l'atto notorio, autocertificazioni e/o
certificazioni equipollenti) il titolo di proprietà ed indicando la proposta di perimetrazione, redatta su planimetria catastale, dell'ambito che intendono attuare. La richiesta deve essere corredata da elaborati tecnici, contenenti gli elementi giustificativi della perimetrazione proposta, con l'indicazione della possibile articolazione e localizzazione dei lotti edificabili e delle aree di urbanizzazione primaria e secondaria.
In tali elaborati dovranno essere inoltre analizzate ed esplicitate le correlazioni del comparto con il contesto circostante in cui va ad inserirsi l'iniziativa, ed in modo particolare dimostrata la funzionalità del comparto stesso, rispetto alle restanti eventuali aree non interessate dalla perimetrazione, assicurando una loro successiva autonoma attuazione.
Il Consiglio Comunale, definisce entro 120 giorni dalla data di presentazione della documentazione completa dell'istanza, la perimetrazione che ritiene congrua in relazione a quella proposta e stabilisce la necessità di reperire all’interno della perimetrazione stessa, le aree da destinare ad opere di urbanizzazione secondaria ovvero dispone che le stesse vengano reperite all’esterno dell'ambito, in stretta relazione ai programmi dell’Amministrazione per la realizzazione di opere pubbliche.
ART. 61 - PRESENTAZIONE DEL PROGETTO DI PRPC Nel caso di PRPC volontario, l’istanza di approvazione dello stesso, redatta su carta legale, può essere direttamente inoltrata al Sindaco, allegandovi la necessaria documentazione tecnica ed amministrativa di cui al successivo art. 71. Nel caso in cui sia necessaria la preventiva approvazione della delibera di perimetrazione, ovvero l’invito del Sindaco per la formazione del PRPC d’ufficio, le ditte proprietarie possono procedere alla conseguente formazione e stesura del PRPC, predisponendo la documentazione di cui al successivo art. 71, soltanto successivamente al completamento di tali procedure preliminari.
ART. 62 - ESAME DEL PROGETTO Il progetto di PRPC è sottoposto al parere consultivo della Commissione Edilizia, nonché di tutti gli altri organi od enti di cui sia obbligatorio il parere. Nel caso in cui il PRPC interessi zone sottoposte a vincolo paesaggistico - ambientale, dovranno altresì essere acquisiti tutti i necessari pareri stabiliti dalla relativa legislazione in materia. Il progetto di PRPC, unitamente allo schema di convenzione urbanistica, è altresì sottoposto al parere della Circoscrizione all’interno del territorio in cui esso ricade.
ART. 63 - CONTENUTI DEL PRPC Il PRPC deve prevedere i seguenti contenuti: 1) la delimitazione delle aree interessate dal piano;
2) la determinazione della destinazione d'uso delle singole aree e/o degli immobili compresi nel PRPC, con l'individuazione dei lotti edificabili, costituenti unità minime di intervento, delle aree relative all'urbanizzazione primaria e secondaria, come definite dalle Norme di Attuazione del PRGC;
3) gli schemi indicativi delle reti tecnologiche e delle opere di urbanizzazione primaria; 4) l'indicazione delle eventuali opere di urbanizzazione secondaria; 5) la definizione delle tipologie edilizie costruttive e d'uso da adottare negli interventi con le relative eventuali indicazioni planovolumetriche, precisando gli elementi vincolanti e quelli meramente esemplificativi; 6) le quantità edilizie ammesse e la specificazione degli indici consentiti e/o obbligatori; 7) la definizione degli elementi che si propongono di modificare, nel caso in cui il progetto di PRPC costituisca variante al PRGC; 8) l'approfondimento delle tematiche paesaggistiche ed ambientali, mediante l'evidenziazione (azzonativa e normativa) del rapporto tra le previsioni del PRPC e le peculiarità ambientali del contesto coinvolto, nel caso di piani attuativi interessati da vincoli paesaggistici - ambientali.
ART. 64 - CONTENUTI DELLA CONVENZIONE La convenzione deve contenere: 1) l'impegno da parte dei proponenti il PRPC a realizzare gli interventi di urbanizzazione previsti dal PRPC stesso, specificando nel dettaglio tali opere e il loro costo; 2) la cessione gratuita, entro i termini in essa stabiliti, sia delle aree necessarie per le opere di urbanizzazione primaria, che di quelle necessarie per la realizzazione delle opere di urbanizzazione secondaria (qualora previste all'interno del PRPC), nei limiti di cui al successivo capoverso; 3) l'assunzione, a carico dei proponenti, degli oneri relativi alle opere di urbanizzazione primaria e di una quota parte delle opere di urbanizzazione secondaria relative al PRPC o di quelle opere che siano necessarie per allacciare la zona a pubblici servizi; 4) il termine, non superiore a 10 anni e comunque non oltre il termine di validità del PRPC, entro il quale devono essere ultimate le opere di urbanizzazione ed adempiuti gli obblighi imposti alla ditta proprietaria; può essere consentita l'attuazione del PRPC per stralci funzionali, subordinando il rilascio delle concessioni edilizie, alla realizzazione delle opere di urbanizzazione inerenti allo stralcio medesimo; 5) i termini e le modalità di pagamento delle somme dovute e le congrue garanzie finanziarie per l'adempimento degli obblighi derivanti dalla stipula della convenzione; 6) il pagamento delle eventuali spese degli avvisi di pubblicazione previsti dalla procedura di adozione/approvazione, nonché il rimborso delle spese di progettazione nel caso in cui il PRPC sia stato compilato d'ufficio;
7) l'obbligo da parte dei proponenti il PRPC di rendere esplicitamente edotti gli eventuali acquirenti delle aree incluse nel PRPC stesso, degli oneri e delle obbligazioni tutte derivanti dalla convenzione, precisando che gli acquirenti sono chiamati a rispondere in solido verso il Comune della risoluzione di tali oneri.
Alla convenzione devono essere allegati: 1) progetto di PRPC, comprendente i contenuti indicati al precedente articolo 7; 2) Il “Disciplinare tecnico per l’esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria” e l’”Elenco prezzi unitari per l’esecuzione delle opere di manutenzione nelle aree verdi pubbliche”. Per la determinazione delle quote delle opere di urbanizzazione secondaria e delle caratteristiche tecnico costruttive delle opere di urbanizzazione primaria poste a carico dei privati, si farà riferimento ai parametri, criteri ed indicazioni che l'Amministrazione Comunale fisserà periodicamente.
ART. 65 - GARANZIE Nel caso previsto al punto 3) del precedente articolo, il Comune fissa nella convenzione le modalità e i tempi per l'esecuzione delle opere di urbanizzazione primaria e/o secondaria e l'eventuale importo della spesa da scomputarsi dai relativi oneri. A garanzia della precisa e tempestiva osservanza delle obbligazioni assunte, i proponenti il PRPC devono rilasciare, contestualmente alla stipula della convenzione urbanistica, idonea cauzione, anche mediante fideiussione bancaria o assicurativa, con espressa esclusione del beneficio di cui all'art. 1944, 2^ comma del Codice Civile, per un importo pari alla spesa preventivata. Tale cauzione dovrà essere integrata nel caso in cui vi sia una notevole variazione della moneta, sulla base del tasso annuo di svalutazione. Resta in facoltà del Comune di provvedere direttamente, previa diffida, all'esecuzione delle opere di urbanizzazione in sostituzione del lottizzante inadempiente ed a spese del medesimo.
ART. 66 - AREE PER LE OPERE DI URBANIZZAZIONE Le aree per le opere di urbanizzazione primaria e secondaria si calcolano in base ai parametri fissati nelle norme di attuazione del PRGC
ART. 67 - COMPENSAZIONI FRA LE AREE DESTINATE ALLE OPERE DI URBANIZZAZIONE Nella cessione di aree al Comune non sono consentite compensazioni tra aree destinate ad opere di urbanizzazione primaria ed aree destinate ad opere di urbanizzazione secondaria, fatti salvi i casi in cui la particolare situazione delle aree immediatamente adiacenti, con riferimento alle dotazioni, non garantisca il rispetto degli standards a favore del comparto lottizzato e purché la compensazione sia determinata da particolari motivi di pubblico interesse.
Possono, viceversa, essere consentite compensazioni tra le aree destinate all'urbanizzazione secondaria, purché queste compensazioni consentano la formazione di aree organiche, funzionalmente idonee a soddisfare, avendo riguardo delle preesistenze o delle previsioni in aree contigue, le esigenze sia dell'ambito di PRPC che delle aree adiacenti.
Qualora sia dimostrata l’impossibilità di reperire all’interno del PRPC gli spazi pubblici da utilizzare per le opere di urbanizzazione secondaria, ovvero ai sensi dell’art. 60 si sia ravvisata l’opportunità di una loro diversa localizzazione, purché prevista dal PRGC e tale da assicurare un’organica funzionalità agli insediamenti progettati con il PRPC in relazione ai programmi dell’Amministrazione per la realizzazione di opere pubbliche, i proprietari dovranno versare l’importo equivalente alla monetizzazione delle aree che si sarebbero dovute reperire all’interno del PRPC, tenendo quale riferimento il valore delle stesse nel caso di una loro acquisizione coattiva.
ART. 68 - AREE ED OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA L’importo della quota parte degli oneri di urbanizzazione secondaria, determinato in relazione al carico insediativo teorico massimo del PRPC moltiplicato per i valori unitari stabiliti dall’Amministrazione comunale con specifica delibera, viene corrisposto, indipendentemente dalla effettiva realizzazione degli edifici previsti nel PRPC, in quattro distinte rate da versarsi con le seguenti temporalità:
- la prima contestualmente alla stipula della convenzione urbanistica; - la seconda, la terza e la quarta rispettivamente entro la scadenza del secondo, terzo e quarto anno dalla stessa data di stipula.
Qualora la ditta proprietaria del PRPC si impegni a cedere una quantità di aree, aventi secondo le prescrizioni del PRGC, destinazione pubblica per opere di urbanizzazione secondaria, eccedente quella prescritta dalle norme urbanistiche di PRGC per l'ambito oggetto dell'intervento, il valore stimato, secondo le modalità di cui al precedente art. 67, delle aree eccedenti, potrà essere scomputato dall’importo complessivo di cui al comma precedente.
ART. 69 - ESECUZIONE DELLE OPERE DI URBANIZZAZIONE SECONDARIA L’esecuzione eventuale delle opere di urbanizzazione secondaria, la tipologia delle stesse, nonché le modalità ed i tempi di attuazione devono essere specificati, caso per caso, nelle singole convenzioni.
ART. 70 - SPESE Tutte le spese inerenti e conseguenti alla convenzione saranno a totale carico delle ditte proponenti il PRPC.
ART. 71 - DOCUMENTAZIONE TECNICA PER I PRPC
In relazione alle specifiche caratteristiche delle aree interessate dal PRPC, la documentazione da allegare alla domanda di cui all’art. 60 è la seguente:
a) piano regolatore particolareggiato comunale di ristrutturazione urbanistica di zone anche parzialmente edificate:
1) dichiarazione delle Ditte proprietarie attestante la proprietà del terreno/i e dell'immobile/i interessati dal PRPC;
a. estratto autentico di mappa, in corso di validità ed esteso fino a comprendere un tratto di strada pubblica e le particelle confinanti, rilasciato dall'U.T.E., dei terreni e dei fabbricati interessati dal PRPC, con l'indicazione del foglio, dei mappali e delle loro relative superfici;
b. certificati catastali, o altri documenti, attestanti la proprietà e la consistenza dei terreni e dei fabbricati interessati;
2) rilievo planimetrico ed altimetrico dell'area, in scala 1:200 o 1.500, esteso anche alle aree circostanti per una profondità non inferiore di 20 metri dai confini e con l'indicazione dei capisaldi di riferimento, delle opere di urbanizzazione primaria esistenti al contorno, delle eventuali servitù esistenti, di costruzioni, recinzioni, essenze arboree, eventuali beni soggetti o da assoggettare a speciali vincoli di legge o a particolari servitù, altri aspetti od elementi che caratterizzano l’ambito di intervento, ecc.;
3) documentazione fotografica dell'ambito oggetto di PRPC, prodotta in stampa di formato minimo 13x18, con allegato schema di individuazione dei coni visivi;
4) planimetrie, in scala 1:200, degli edifici esistenti, comprendenti le piante di ciascuno dei piani, coperture incluse, le indicazioni delle destinazioni d'uso in atto, nonché i profili ed i prospetti degli edifici medesimi, anch'essi in scala 1:200;
5) planimetria generale contenente la zonizzazione di progetto, redatta in scala 1:200 o 1:500, nella quale siano evidenziati:
- le aree pubbliche destinate ad opere di urbanizzazione primaria e ad eventuali opere di urbanizzazione secondaria; - i lotti di nuova edificazione e, ove occorra, i comparti edificatori costituenti unità fabbricabili, numerati progressivamente, con le loro relative destinazioni d'uso e con i rispettivi indici di utilizzazione e/o di edificabilità (superficie coperta, indici di utilizzazione fondiaria, altezze, distacchi, ecc.), e il perimetro di inviluppo massimo di ciascun edificio per singolo lotto;
- gli edifici o le parti da demolire; - gli edifici da ristrutturare;
- gli edifici, o le loro parti, od altri elementi da sottoporre a vincoli speciali (restauro, conservazione, allineamenti obbligatori, fasce di rispetto, elementi architettonici e/o ambientali di particolare pregio, ecc.);
6) schemi planovolumetrici, anche a carattere esemplificativo ed indicativo, in opportuna scala, degli edifici previsti dal PRPC;
7) profili regolatori, in opportuna scala, degli edifici prospettanti gli spazi pubblici; 8) schemi planimetrici, in scala 1:200 o 1:500, delle opere di urbanizzazione primaria, con l’indicazione dei rispettivi allacciamenti alle reti esistenti ed, in opportuna scala, dei necessari particolari costruttivi, nonché degli spazi da destinarsi alle piazzole per i
contenitori dei rifiuti; 9) planimetria, redatta in scala 1:200 o 1:500 su base catastale, delle aree da cedere con
l’indicazione delle rispettive dimensioni e superfici; 10) dichiarazione dell’ENEL sulla sufficienza energetica dell’ambito di PRPC, con l’eventuale
indicazione delle opere necessarie ad assicurare l’adeguata dotazione dell’energia
elettrica, rispetto all’entità dell’intervento; 11) norme tecniche di attuazione del PRPC, contenenti, accanto alla tabella degli indici edilizi –
urbanistici relativi ai singoli lotti edificabili, le tipologie edilizie e i tipi di intervento proposti, i materiali da impiegare nelle finiture delle costruzioni, nelle recinzioni, nonché nelle opere di sistemazione esterna e in quelle di urbanizzazione, tenendo in particolare evidenza gli indirizzi contenuti nell’art. 46;
12)relazione tecnica illustrativa, dalla quale risulti l’impostazione urbanistica e le finalità del progetto di PRPC ed il corretto inserimento dello stesso nel contesto territoriale circostante, nonché il programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione e di attuazione generale del PRPC stesso;
13)relazione geologica o relativa asseverazione, attestante la conformità degli interventi rispetto alle condizioni geologiche dell’ambito di PRPC;
14) asseverazione di rispondenza delle previsioni del PRPC alle indicazioni e prescrizioni del PRGC, ovvero nel caso in cui il PRPC costituisca variante non sostanziale alle previsioni di PRGC, elaborati relativi agli estratti di PRGC per le parti variate.
b) piano regolatore particolareggiato comunale di espansione territoriale a fini residenziali:
1) dichiarazione delle Ditte proprietarie attestante la proprietà del terreno/i e dell'immobile/i interessati dal PRPC;
- estratto autentico di mappa, in corso di validità ed esteso fino a comprendere un tratto di strada pubblica e le particelle confinanti, rilasciato dall'U.T.E., dei terreni e dei fabbricati interessati dal PRPC, con l'indicazione del foglio, dei mappali e delle loro relative superfici;
- certificati catastali, o altri documenti, attestanti la proprietà e la consistenza dei terreni e
dei fabbricati interessati; 2) rilievo planimetrico ed altimetrico dell'area, in scala 1:200 o 1.500, esteso anche alle aree circostanti per una profondità non inferiore di 20 metri dai confini e con l'indicazione dei capisaldi di riferimento, delle opere di urbanizzazione primaria esistenti al contorno, delle eventuali servitù esistenti, di costruzioni, recinzioni, essenze arboree, eventuali beni soggetti o da assoggettare a speciali vincoli di legge o a particolari servitù, altri aspetti od elementi che caratterizzano l’ambito di intervento, ecc.; 3) documentazione fotografica dell'ambito oggetto di PRPC, prodotta in stampa di formato minimo 13x18, con allegato schema di individuazione dei coni visivi; 4) planimetria generale contenente la zonizzazione di progetto, redatta in scala 1:200 o 1:500, nella quale siano evidenziati:
- le aree pubbliche destinate ad opere di urbanizzazione primaria e ad eventuali opere di urbanizzazione secondaria; - i lotti di nuova edificazione e, ove occorra, i comparti edificatori costituenti unità fabbricabili, numerati progressivamente, con le loro relative destinazioni d'uso e con i rispettivi indici di utilizzazione e/o di edificabilità (superficie coperta, indici di utilizzazione fondiaria, altezze, distacchi, ecc.), e il perimetro di inviluppo massimo di ciascun edificio per singolo lotto;
- gli edifici, od altri elementi da sottoporre a vincoli speciali (allineamenti obbligatori, fasce di
rispetto, elementi architettonici e/o ambientali di particolare pregio, ecc.); 5) schemi planovolumetrici, anche a carattere esemplificativo ed indicativo, in opportuna scala, degli edifici previsti dal PRPC; 6) profili regolatori, in opportuna scala, degli edifici prospettanti gli spazi pubblici; 7) schemi planimetrici, in scala 1:200 o 1:500, delle opere di urbanizzazione primaria, con l’indicazione dei rispettivi allacciamenti alle reti esistenti ed, in opportuna scala, dei necessari particolari costruttivi, nonché degli spazi da destinarsi alle piazzole per i contenitori dei rifiuti; 8) planimetria, redatta in scala 1:200 o 1:500 su base catastale, delle aree da cedere con l’indicazione delle rispettive dimensioni e superfici; 9) dichiarazione dell’ENEL sulla sufficienza energetica dell’ambito di PRPC, con l’eventuale indicazione delle opere necessarie ad assicurare l’adeguata dotazione dell’energia elettrica, rispetto all’entità dell’intervento; 10) norme tecniche di attuazione del PRPC, contenenti, accanto alla tabella degli indici edilizi – urbanistici relativi ai singoli lotti edificabili, le tipologie edilizie e i tipi di intervento proposti, i materiali da impiegare nelle finiture delle costruzioni, nelle recinzioni, nonché nelle opere di sistemazione esterna e in quelle delle urbanizzazione, tenendo in particolare evidenza gli indirizzi contenuti nell’art. 46;
11) relazione tecnica illustrativa, dalla quale risulti l’impostazione urbanistica e le finalità del progetto di PRPC ed il corretto inserimento dello stesso nel contesto territoriale circostante, nonché il programma di realizzazione delle opere di urbanizzazione e di attuazione generale del PRPC stesso;
12) relazione geologica o relativa asseverazione, attestante la conformità degli interventi rispetto alle condizioni geologiche dell’ambito di PRPC; 13) asseverazione di rispondenza delle previsioni del PRPC alle indicazioni e prescrizioni del PRGC, ovvero nel caso in cui il PRPC costituisca variante non sostanziale alle previsioni di PRPC, elaborati relativi agli estratti di PRGC per le parti variate
c) piano regolatore particolareggiato comunale per insediamenti produttivi e terziari:
1) dichiarazione delle Ditte proprietarie attestante la proprietà del terreno/i e dell'immobile/i interessati dal PRPC;
-estratto autentico di mappa, in corso di validità ed esteso fino a comprendere un tratto di strada pubblica e le particelle confinanti, rilasciato dall'U.T.E., dei terreni e dei fabbricati interessati dal PRPC, con l'indicazione del foglio, dei mappali e delle loro relative superfici; - certificati catastali, o altri documenti, attestanti la proprietà e la consistenza dei terreni e dei fabbricati interessati;
2) rilievo planimetrico ed altimetrico dell'area, in scala 1:500, esteso anche alle aree circostanti per una profondità non inferiore di 20 metri dai confini e con l'indicazione dei capisaldi di riferimento, delle opere di urbanizzazione primaria esistenti al contorno, delle eventuali servitù esistenti, di costruzioni, recinzioni, essenze arboree, eventuali beni soggetti o da assoggettare a speciali vincoli di legge o a particolari servitù, altri aspetti od elementi che caratterizzano l’ambito di intervento, ecc.;
3) documentazione fotografica dell'ambito oggetto di PRPC, prodotta in stampa di formato minimo 13x18, con allegato schema di individuazione dei coni visivi; 4) planimetria generale contenente la zonizzazione di progetto, redatta in scala 1:500, nella quale siano evidenziati:
- le aree pubbliche destinate ad opere di urbanizzazione primaria e ad eventuali opere di urbanizzazione secondaria; - i lotti di nuova edificazione e, ove occorra, i comparti edificatori costituenti unità fabbricabili, numerati progressivamente, con le loro relative destinazioni d'uso e con i rispettivi indici di utilizzazione e/o di edificabilità (superficie coperta, indici di utilizzazione fondiaria, altezze, distacchi, ecc.), e il perimetro di inviluppo massimo di ciascun edificio per singolo lotto;
- gli edifici, od altri elementi da sottoporre a vincoli speciali (allineamenti obbligatori, fasce di rispetto, elementi architettonici e/o ambientali di particolare pregio, ecc.);
5) schemi planovolumetrici, anche a carattere esemplificativo ed indicativo, in opportuna scala, degli edifici previsti dal PRPC; 6) profili regolatori, in opportuna scala, degli edifici prospettanti gli spazi pubblici; 7) schemi planimetrici, in scala 1:500, delle opere di urbanizzazione primaria, con l’indicazione dei rispettivi allacciamenti alle reti esistenti ed, in opportuna scala, dei necessari particolari costruttivi, nonché degli spazi da destinarsi alle piazzole per i contenitori dei rifiuti;
8) planimetria, redatta in scala 1:200 o 1:500 su base catastale, delle aree da cedere con l’indicazione delle rispettive dimensioni e superfici; 9) dichiarazione dell’ENEL sulla sufficienza energetica dell’ambito di PRPC, con l’eventuale indicazione delle opere necessarie ad assicurare l’adeguata dotazione dell’energia elettrica, rispetto all’entità dell’intervento;
10) norme tecniche di attuazione del PRPC, contenenti, accanto alla tabella degli indici edilizi – urbanistici relativi ai singoli lotti edificabili, le tipologie edilizie e i tipi di intervento proposti, i materiali da impiegare nelle finiture delle costruzioni, nelle recinzioni, nonché nelle opere di sistemazione esterna e in quelle delle urbanizzazioni, tenendo in particolare evidenza degli indirizzi contenuti nell’ art. 46;
11) relazione tecnica illustrativa, dalla quale risulti l’impostazione urbanistica e le finalità del progetto di PRPC ed il corretto inserimento dello stesso nel contesto territoriale circostante, nonché il programma di progressiva realizzazione delle opere di urbanizzazione e di attuazione generale del PRPC stesso;
12) relazione tecnica atta a dimostrare la congruenza tra caratteristiche insediative dimensionali e qualitative rispetto alla dotazione energetica ed idrica, di smaltimento e depurazione dei rifiuti solidi, liquidi e gassosi presenti nel contesto territoriale circostante; 13) relazione geologica o relativa asseverazione, attestante la conformità degli interventi rispetto alle condizioni geologiche dell’ambito di PRPC;
14) asseverazione di rispondenza delle previsioni del PRPC alle indicazioni e prescrizioni del PRGC, ovvero nel caso in cui il PRPC costituisca variante non sostanziale alle previsioni di PRPC, elaborati relativi agli estratti di PRGC per le parti variate. L’Amministrazione comunale può inoltre chiedere ulteriore documentazione atta a specificare maggiormente la proposta di PRPC.
Gli elaborati a corredo delle richieste di PRPC dovranno essere debitamente firmati dal proprietario e/o proprietari e dai tecnici che li hanno redatti nei limiti delle proprie competenze professionali.
ART. 72 - SANZIONI AMMINISTRATIVE La violazione delle norme del presente Regolamento di cui agli articoli 6, 4° comma; 17, 1° e 3° comma; 21; 38, 2°e 4°comma; 39, 1°comma; 40, 1°e 2°comma; 41; 42, 1°comma; 43, 2°, 5°, 6° e 7 ° comma, comporta l’applicazione di una sanzion e amministrativa pecuniaria da un minimo di
100 a un massimo di 450 euro. Per tutte le violazioni vi è la possibilità di accedere al pagamento in misura ridotta con le modalità previste dalle norme legislative in vigore.
ART. 73 – AGGIORNAMENTO E RINVIO DINAMICO Le norme del presente Regolamento possono essere aggiornate e modificate, secondo le procedure di legge, ogni qualvolta emergano specifiche necessità. Il rinvio a leggi, regolamenti e atti comunitari contenuti nel presente Regolamento si intende effettuato al testo vigente dei medesimi.
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